Silenzio sull’istanza ex art. 42-bis e domanda risarcitoria subordinata alla scelta dell’ente (TAR Campania n. 3428 del 28.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il proprietario di un fondo occupato sine titulo può sollecitare l’amministrazione ad avviare il procedimento di cui all’art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001; l’inerzia integra silenzio-inadempimento impugnabile ex artt. 31 e 117 c.p.a.. La posizione del privato rispetto all’esercizio del potere è di interesse legittimo, poiché la scelta tra acquisizione al patrimonio comunale e restituzione del bene spetta in via esclusiva all’autorità che utilizza il bene. Fino a tale determinazione nessuna statuizione sul risarcimento del danno da occupazione illegittima può essere emanata, perché la pretesa patrimoniale presuppone la definizione del regime proprietario. La delibera di giunta che si limiti a indirizzare i dirigenti verso l’acquisizione non è lesiva e la sua impugnazione è inammissibile. La domanda di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, estranea al segmento procedimentale oggetto del ricorso, non è connessa e non può essere proposta con motivi aggiunti.
Il Fatto
Gli eredi di una proprietaria di un fondo nel territorio del Comune di Barano d’Ischia hanno diffidato l’ente ad adottare un provvedimento di acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001 o, in alternativa, a restituire l’area occupata senza titolo, risarcendo il danno. Premesso che una porzione del fondo era stata occupata nel 2000 per la realizzazione di un impianto sportivo e che, decorso il quinquennio senza decreto di esproprio, l’occupazione era divenuta illegittima, i ricorrenti hanno agito avverso il silenzio serbato sull’istanza.
Con motivi aggiunti hanno impugnato la delibera di giunta che demandava ai competenti uffici di predisporre gli atti per l’acquisizione al patrimonio comunale, dolendosi del fatto che il parere ivi richiamato limitasse il ristoro agli ultimi cinque anni e non tenesse conto del giudicato civile sul valore del suolo. Hanno inoltre chiesto l’ottemperanza alla sentenza della Corte d’Appello di Napoli che aveva riconosciuto l’indennità per il periodo di occupazione legittima.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso introduttivo. L’istanza rivolta al Comune è rimasta inesitata, non avendo l’ente assunto alcuna determinazione sulla modalità di cessazione dell’illecita occupazione, disponendo la restituzione o l’acquisizione. La giurisprudenza amministrativa riconosce l’obbligo di provvedere sull’istanza del privato diretta all’avvio del procedimento; sebbene la norma non contempli espressamente un avvio a istanza di parte, l’inerzia è configurabile come silenzio-inadempimento. L’amministrazione deve esaminare le istanze dei proprietari, adeguando la situazione di fatto a quella di diritto.
Il Collegio qualifica la posizione dei ricorrenti come interesse legittimo, a prescindere dalla forma dell’occupazione illegittima, perché la domanda è volta all’adozione di un provvedimento discrezionale. Richiamata l’Adunanza Plenaria n. 2/2020, si ribadisce che né il giudice né il proprietario possono sostituire le proprie valutazioni a quelle dell’autorità competente. Spetterà dunque al Comune valutare se emanare il provvedimento di acquisizione o restituire i beni. Il ricorso è quindi accolto con condanna a pronunciarsi entro sessanta giorni, con riserva della nomina del commissario ad acta e con trasmissione degli atti alla Procura Regionale della Corte dei Conti.
La delibera di giunta non vale a ostare alla decisione: essa ha solo indirizzato i competenti uffici, senza recare alcuna determinazione conclusiva, e la stessa difesa comunale ne ha rimarcato l’assenza di valore provvedimentale nell’eccepirne l’inammissibilità.
La domanda risarcitoria è rigettata, salva riproponibilità. Richiamata la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio osserva che il ristoro per l’occupazione illegittima è aspetto connesso all’esercizio del potere di acquisizione: fino a quando l’amministrazione non si determina, nessuna statuizione può essere emanata, dovendosi prima chiarire il regime proprietario e il titolo delle pretese.
Il ricorso per motivi aggiunti è inammissibile: la delibera di giunta, per la separazione tra funzioni di indirizzo e gestione, non è lesiva. Inammissibile anche la domanda di ottemperanza, non connessa all’azione avverso il silenzio né alla domanda caducatoria, riguardando un segmento procedimentale separato; lo ius postulandi del procuratore non si estende a un’azione nuova rispetto al mandato. Spese compensate.
Nota della Redazione
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