Ottemperanza al giudicato civile e penalità di mora contro il Ministero della Giustizia (TAR Calabria n. 878 del 04.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. è ammissibile anche quando oggetto dell’esecuzione è una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. La penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, e si aggiunge, stante il suo carattere sanzionatorio, agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella stessa condanna. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento contenuto nella sentenza di ottemperanza e cessa con l’adempimento spontaneo o, in mancanza, con l’insediamento del Commissario ad acta. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono il medesimo termine concesso per l’esecuzione del giudicato e, in caso di inerzia, sono corrisposte dal Commissario, in applicazione del principio di pienezza e concentrazione delle tutele.
Il Fatto
Il ricorrente, cessionario del credito vantato da un terzo, agisce ex artt. 112 e ss. c.p.a. per ottenere l’esecuzione del decreto emesso dalla Corte d’Appello di Catanzaro, che aveva condannato il Ministero della Giustizia al pagamento di € 12.200,00. La cessione del credito era stata ritualmente trasmessa all’amministrazione debitrice.
Il Ministero, regolarmente notificato, non si è costituito. Il ricorrente ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a. per il ritardo successivo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto i presupposti dell’azione. Il decreto azionato è assistito da autorità di cosa giudicata, come da certificazione in atti. Parte ricorrente ha inviato la richiesta di pagamento di cui all’art. 5-sexies l. n. 89/2001 e dalla presentazione dell’istanza sono decorsi sei mesi.
L’amministrazione non ha fornito la prova, su di essa gravante, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale, pur ritualmente notificato. Sussistono pertanto tutti i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a.
Sulla domanda ex art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza riguardi sentenze di condanna al pagamento di somme di denaro. Richiama sul punto Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014 n. 15 e la novella introdotta dal comma 781 dell’art. 1 l. n. 208 del 2015. Non emergendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è riconosciuta nella misura degli interessi legali, per ogni mese o frazione di mese, in aggiunta agli interessi dovuti ex lege.
Quanto alle spese, il Collegio le liquida d’ufficio secondo i parametri del d.m. n. 55 del 2014 per l’esecuzione mobiliare, fattispecie maggiormente affine e non espressamente disciplinata, richiamando Cons. Stato, Sez. III, 25 marzo 2016, n. 1247. In caso di mancata refusione, al pagamento provvede il Commissario: il silenzio del codice impone di applicare il principio di pienezza e concentrazione delle tutele, anche esecutive, per evitare un secondo giudizio di ottemperanza e garantire il buon andamento.
Il Tribunale accoglie il ricorso, ordina all’amministrazione di eseguire il titolo entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione, determina la penalità di mora e nomina sin d’ora il Commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza, condannando l’amministrazione alle spese di € 857,00, oltre accessori.
Nota della Redazione
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