Ottemperanza: il giudice reitera l’ordine al commissario ad acta senza sostituirlo (Cons. Stato n. 4737 del 12.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la mancata o tardiva attività del commissario ad acta già nominato non impone la sostituzione dell’ausiliario, ma legittima il giudice a reiterare l’ordine di esatto adempimento al commissario in carica, assegnando un termine perentorio decorrente dalla comunicazione o notificazione della decisione. La perdurante inerzia dell’amministrazione e dell’ausiliario costituisce fatto valutabile ai fini della trasmissione degli atti alla Procura presso la Corte dei Conti, per l’accertamento di eventuali profili di responsabilità erariale. La condanna alle spese segue il criterio della soccombenza e può essere liquidata con attribuzione al difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

La ricorrente aveva ottenuto dal Consiglio di Stato, Sezione VI, una sentenza di accoglimento del proprio ricorso in materia di riconoscimento di titolo estero, divenuta inoppugnabile. Non essendo stata data esecuzione al giudicato, la stessa proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi alla Sezione VII, definito con la sentenza n. 2077 del 2025. Con quella decisione il Consiglio di Stato aveva ordinato al Ministero di provvedere entro sessanta giorni e aveva nominato commissario ad acta il Capo del competente Dipartimento, con facoltà di delega.

La ricorrente notificava la sentenza e diffidava l’amministrazione all’adempimento. Trascorso il termine, e non risultando alcun riesame della posizione, invitava il commissario ad insediarsi. Dopo ulteriori mesi di inerzia, presentava istanza di sostituzione del commissario e di nomina di un nuovo ausiliario per dare esecuzione al giudicato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha posto all’amministrazione, in udienza, una domanda diretta: se il commissario avesse provveduto. L’Avvocatura dello Stato ha dichiarato di non esserne a conoscenza. Tale risposta, secondo il Consiglio di Stato, è sufficiente a fondare la valutazione di perdurante inottemperanza e a giustificare un intervento del giudice dell’esecuzione.

Il punto giuridico centrale riguarda il rimedio esperibile. La ricorrente chiedeva la sostituzione del commissario con un nuovo ausiliario. Il Collegio ha ritenuto di non dovervi procedere. La nomina di un nuovo commissario non è, dunque, conseguenza automatica dell’inerzia del primo: il giudice conserva un margine di valutazione e può privilegiare lo strumento più proporzionato, ossia la reiterazione dell’ordine già impartito al soggetto in carica.

La decisione assegna al commissario un termine più breve, pari a trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, per dare esatto adempimento alla sentenza n. 2077 del 2025. Il termine, più compresso rispetto a quello originario, esprime la reazione del giudice all’inerzia già consumatasi e introduce una scansione temporale rigida, funzionale a rendere verificabile l’attuazione del giudicato.

Il Collegio non si limita all’ordine. Dispone la trasmissione della sentenza alla Procura presso la Corte dei Conti di Roma, perché valuti eventuali profili di responsabilità derivanti dal perdurante inadempimento. L’inerzia dell’amministrazione e dell’ausiliario assume così una dimensione ulteriore rispetto al rapporto processuale: diventa fatto sindacabile sul piano della responsabilità contabile.

La condanna alle spese segue la soccombenza e viene liquidata in Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore della ricorrente dichiaratosi antistatario. Il dispositivo ordina, infine, che la sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *