Ottemperanza alla sentenza del giudice del lavoro e poteri del commissario ad acta (TAR Lombardia n. 4267 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone il passaggio in giudicato del provvedimento da eseguire e la sua notificazione all’amministrazione debitrice. Accertata l’inadempienza, il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare piena esecuzione entro un termine perentorio e, per il caso di ulteriore inerzia, nomina un commissario ad acta. Questi assume le funzioni solo se investito dal creditore con istanza successiva alla scadenza del termine e provvede entro i successivi sessanta giorni. Ove l’attività demandata rientri nei compiti istituzionali dell’organo designato, non è dovuto alcun compenso. La sopravvenuta esecuzione spontanea, intervenuta dopo la proposizione del ricorso, determina la cessazione della materia del contendere limitatamente alle posizioni soddisfatte.
Il Fatto
I ricorrenti, docenti a tempo determinato alle dipendenze del Ministero dell’Istruzione e del Merito per diversi anni scolastici, hanno ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 2893 del 18 marzo 2023, l’accertamento del diritto al beneficio economico di euro 500 per ciascun anno, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione di cui all’art. 1, comma 121, della legge n. 107 del 2015, con condanna dell’amministrazione a provvedere.
Non essendo intervenuta esecuzione spontanea, gli interessati hanno proposto ricorso per ottemperanza. In prossimità della camera di consiglio, i difensori hanno depositato nota attestante l’avvenuto pagamento per diciotto ricorrenti, mentre per una sola ricorrente l’amministrazione è rimasta inadempiente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio prende anzitutto atto della nota depositata dai difensori, che documenta l’esecuzione sopravvenuta della sentenza per la gran parte dei ricorrenti. Per queste posizioni dichiara dunque la cessazione della materia del contendere, non residuando alcun interesse a una pronuncia di condanna.
Quanto alla posizione della ricorrente rimasta insoddisfatta, il ricorso è fondato. Il Tribunale rileva che non è contestato l’inadempimento dell’amministrazione rispetto al credito vantato e che la sentenza n. 2893 del 2023 è passata in giudicato, come da attestazione di cancelleria in atti, ed è stata notificata al Ministero in data 3 novembre 2025.
Risultano pertanto soddisfatte le condizioni previste dall’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Il Collegio ribadisce la fondatezza del ricorso e condanna l’amministrazione a dare piena esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di inerzia, nomina commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Il commissario assumerà le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con istanza successiva alla scadenza del termine e provvederà entro i successivi sessanta giorni, determinando l’importo ancora dovuto e adottando gli atti necessari, anche tramite funzionario delegato.
Il Tribunale esclude infine che sia dovuto alcun compenso al commissario, poiché l’attività demandata rientra nei compiti istituzionali dell’organo designato. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in euro 800, oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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