Procura speciale generica su foglio separato: inammissibile il ricorso per ottemperanza (TAR Lombardia n. 4269 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo la procura speciale alle liti redatta su foglio separato e depositata, in copia informatica, unitamente al ricorso nativo digitale non integra l’ipotesi della procura apposta in calce o a margine, poiché l’art. 8, comma 3, dell’Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 non elimina l’esigenza che il documento rechi in sé gli elementi identificativi della controversia. La procura deve quindi indicare l’oggetto del ricorso, le parti contendenti e l’autorità davanti alla quale il ricorso è proposto, a norma dell’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm.. Il vizio non è sanabile ai sensi degli artt. 39, comma 1, cod. proc. amm. e 182, secondo comma, c.p.c., perché la procura costituisce requisito di ammissibilità che deve sussistere al momento della proposizione del ricorso. Dopo l’Adunanza plenaria n. 11 del 2 ottobre 2025 non è concedibile l’errore scusabile per i ricorsi notificati successivamente a tale data, non avendo la Plenaria innovato il quadro normativo.
Il Fatto
Il ricorrente, docente a tempo determinato, riferisce di aver ottenuto dal Tribunale di Milano, con sentenza n. 4099/2025 del 1 ottobre 2025, l’accertamento del diritto al beneficio economico di 500 euro per ciascun anno scolastico, mediante assegnazione della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, con condanna dell’Amministrazione a provvedere. Non essendo intervenuta esecuzione spontanea, l’interessato ha proposto giudizio di ottemperanza. Il ricorso è stato proposto anche dal difensore antistatario, per ottenere il pagamento delle spese legali liquidate in suo favore. Si è costituito il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva d’ufficio l’inammissibilità del ricorso del docente per genericità della procura. Preliminarmente esclude che la mancata presenza del difensore alla camera di consiglio imponga l’ordinanza ex art. 73, comma 3, cod. proc. amm., richiamando la giurisprudenza secondo cui l’assenza in udienza comporta rinuncia implicita al contraddittorio (Cons. Stato, sez. V, n. 1305 del 2026).
Nel merito, la procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizioni autografe, senza indicazione del TAR adito né degli estremi del provvedimento da eseguire. La Corte ritiene che l’art. 40, comma 1, lett. g), cod. proc. amm. esiga una procura speciale contenente gli elementi utili all’individuazione della controversia, non suppliti dalla congiunzione fisica dei documenti quando uno sia informatico e l’altro analogico.
Il Collegio non condivide l’orientamento contrario (Cons. Stato, sez. III, n. 8552 del 2024), ritenendolo in dissonanza con la decisione dell’Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura deve preesistere o essere coeva al ricorso. La mera allegazione telematica non dimostra né la contezza del contenuto dell’atto da parte del sottoscrittore né l’anteriorità del rilascio.
Quanto alla sanabilità, la disciplina qualifica la procura come requisito di ammissibilità, che deve rinvenirsi al momento della proposizione: resta escluso il potere di rinnovazione. Nemmeno è concedibile l’errore scusabile, istituto di stretta interpretazione, poiché la Plenaria non ha innovato il quadro normativo e la parte avrebbe potuto aderire all’indirizzo prudenziale (Cons. Stato, sez. III, n. 1860 del 2026).
La domanda del difensore antistatario è invece accolta: la sentenza è passata in giudicato ed è stata notificata, sicché sussistono le condizioni dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. L’Amministrazione è condannata a eseguire entro novanta giorni; in caso di inerzia provvederà un commissario ad acta, senza compenso, rientrando l’incarico nei compiti istituzionali. Spese compensate.
Nota della Redazione
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