L’ottemperanza di sentenza civile generica è inammissibile per difetto di titolo esecutivo (Cons. Stato n. 1981 del 11.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per ottemperanza proposto davanti al giudice amministrativo per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario è inammissibile quando la pronuncia ottemperanda si limiti ad accertare l’an del diritto, senza determinare le modalità esecutive e il quantum debeatur. La condanna generica non costituisce valido titolo esecutivo, perché richiede un accertamento cognitivo del merito del rapporto riservato al giudice ordinario. Il giudice dell’ottemperanza deve svolgere un’attività meramente esecutiva, secondo il criterio di stretta continenza, senza integrare la statuizione civile né sconfinare in una autonoma cognitio su questioni non dedotte nel giudizio definitivo.

Il Fatto

Le ricorrenti hanno adito il TAR Lazio con ricorso ex art. 112 c.p.a. per ottenere l’esecuzione e l’ottemperanza della sentenza n. 619/2023 della Corte di Appello di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato. Con quella pronuncia era stato dichiarato il loro diritto alla ricostruzione della carriera, computando nell’anzianità di servizio il periodo svolto a tempo determinato, con condanna dell’amministrazione agli adempimenti conseguenti.

Il giudice di prime cure ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione, rilevato d’ufficio ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., sul rilievo che la sentenza da eseguire fosse generica e quindi non idonea a integrare un valido titolo esecutivo ex art. 112, comma 1, lett. c), c.p.a.. Le appellanti hanno impugnato la decisione lamentando la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, sostenendo che la domanda riguardasse il mero accertamento del diritto alla ricostruzione della carriera, con condanna a un’operazione prodromica a successivi riconoscimenti economici, se del caso tramite commissario ad acta.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma l’affermazione centrale del giudice di prime cure: il ricorso, avuto riguardo al petitum sostanziale, mira all’esecuzione di una sentenza di accertamento e di condanna generica, che non costituisce titolo valido ai fini dell’ottemperanza. La pronuncia ottemperanda non ha contenuto puntuale né determinabile sulla scorta di mere operazioni matematiche prive di spessore valutativo, richiamando sul punto Cons. Stato, Sez. V, 9 maggio 2023, n. 4687.

La Corte ricostruisce la distinzione tra le lettere a), b) e c) dell’art. 112, comma 2, c.p.a.: per l’ottemperanza delle sentenze esecutive del giudice amministrativo, anche non passate in giudicato, non è necessario un contenuto specifico del dispositivo; quando invece oggetto del giudizio è una sentenza del giudice ordinario, occorre che sia passata in giudicato e contenga obblighi specifici, così da configurare l’ottemperanza come attività puramente esecutiva, priva di aspetti integrativi e margini completivi.

Il Collegio ribadisce che al giudice amministrativo è precluso svolgere nuove valutazioni, in fatto e in diritto, su questioni non dedotte nel giudizio definitivo davanti al giudice civile, la cui cognizione resta riservata a quest’ultimo. Nell’esecuzione delle pronunce di altri plessi giurisdizionali, il giudice amministrativo deve orientarsi secondo il criterio di stretta continenza, richiamando Cons. Stato, Sez. V, 16 febbraio 2023, n. 1620. Può costituire titolo esecutivo la sentenza che contenga nel dispositivo e nella motivazione informazioni tali da consentire la quantificazione con una operazione meramente matematica; in assenza di tali requisiti, la domanda di esecuzione di una condanna generica risulta inammissibile.

Trasponendo tali coordinate al caso concreto, la Corte attribuisce rilievo decisivo alla circostanza che la sentenza ottemperanda si limiti ad accertare l’an del dovere dell’amministrazione, senza indicare le modalità della ricostruzione della carriera né fissare il quantum debeatur. Si tratta di statuizione recante mero accertamento e conseguente condanna generica, necessitante di un accertamento cognitivo del merito del rapporto sottostante riservato al giudice ordinario, e quindi non suscettibile di esecuzione mediante il rimedio dell’ottemperanza. L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi per giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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