Indennizzo da ritardo negato senza attivazione del potere sostitutivo (TAR Sicilia n. 3796 del 30.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’indennizzo previsto dall’art. 28 del decreto legge n. 69/2013 per il ritardo dell’amministrazione non spetta a chi non abbia attivato il potere sostitutivo ai sensi dell’art. 2, comma 9-bis, della legge n. 241/1990, nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. L’inerzia dell’amministrazione sull’istanza di provvedimento autorizzatorio unico regionale ex art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 resta obiettivamente illegittima anche quando le richieste documentali siano intervenute dopo la scadenza del termine. Il danno costituito dalle spese di assistenza legale sostenute per il ritardo è risarcibile quando rappresenta conseguenza immediata e diretta dell’inerzia e non ricorrono ragioni di giustificazione o scusabilità.

Il Fatto

La società ricorrente ha impugnato il silenzio-inadempimento serbato dall’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente sull’istanza di rilascio del PAUR presentata il 6 febbraio 2023 e diffidata il 7 febbraio 2024. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione al risarcimento del danno ex art. 2-bis della legge n. 241/1990 e la corresponsione dell’indennizzo ex art. 28 del decreto legge n. 69/2013.

Con precedente sentenza la Sezione aveva accolto il ricorso avverso il silenzio, assegnando all’amministrazione un termine di sessanta giorni per concludere il procedimento e rinviando la causa per la delibazione della domanda risarcitoria. Il procedimento si è concluso solo con il provvedimento autorizzatorio unico regionale adottato il 13 marzo 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che l’amministrazione ha obiettivamente tardato nell’assumere il provvedimento sollecitato. Il termine di 230 giorni ex art. 27-bis del decreto legislativo n. 152/2006 è scaduto il 24 settembre 2023, computandolo dall’istanza del 6 febbraio 2023, e comunque il 24 settembre 2024 ove lo si facesse decorrere dalla diffida.

Diventa perciò irrilevante che le richieste documentali — ricevuta della tassa di concessione governativa, dichiarazione di non coniugio, attestazione dei compensi ai professionisti — siano state formulate solo l’11 dicembre 2024 e reiterate il 14 febbraio 2025. Si tratta di determinazioni tardive rispetto all’obbligo di concludere il procedimento entro il termine di legge.

L’indennizzo ex art. 28 del decreto legge n. 69/2013 è però subordinato a specifici presupposti, tra cui l’onere di attivare il potere sostitutivo entro venti giorni dalla scadenza del termine. La mancata attivazione preclude il riconoscimento dell’indennizzo, secondo il richiamato precedente del T.A.R. Molise n. 192/2020. Il privato deve consultare il sito istituzionale per individuare l’autorità competente (T.A.R. Abruzzo n. 177/2016); in assenza di indicazione, il potere si intende attribuito alle figure apicali previste dalla normativa generale o, nell’architettura regionale, al Presidente della Regione quale organo di ultima istanza. Nel caso di specie tale atto di impulso è mancato.

È invece accolta la domanda risarcitoria per le spese di assistenza legale documentate con la fattura prodotta. Il pregiudizio costituisce conseguenza immediata e diretta del ritardo e non emergono elementi che rendano il ritardo giustificato o scusabile. L’amministrazione è pertanto condannata al pagamento della somma liquidata in dispositivo, mentre le spese di lite sono compensate per la reciproca soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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