Ottemperanza a decreto ingiuntivo esclude penalità di mora per assenza di ritardo (TAR Abruzzo n. 309 del 25.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto ingiuntivo non opposto e divenuto esecutivo ai sensi dell’art. 647 c.p.c. costituisce provvedimento decisorio di condanna esperibile con l’azione di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., ove sia decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. ha funzione sanzionatoria dell’inadempimento ed è volta a garantire l’effettività della tutela, ma non può risolversi in una sanzione troppo afflittiva per l’amministrazione. Essa va esclusa quando le modalità esecutive del giudicato — termine ragionevole per l’adempimento e nomina del commissario ad acta su impulso della parte ricorrente — escludano un significativo ritardo imputabile all’amministrazione debitrice. In tal caso la misura risulta manifestamente iniqua perché sproporzionata rispetto allo scopo perseguito.
Il Fatto
La società ricorrente agisce per l’ottemperanza del decreto ingiuntivo con cui il Giudice di pace ha intimato all’azienda pubblica di servizi alla persona di pagare una somma di denaro, oltre interessi e spese. Il decreto, non opposto nei termini, è stato dichiarato esecutivo ed è stato notificato ai fini dell’esecuzione in sede civile, con esito negativo.
L’amministrazione intimata non si è costituita. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio. La ricorrente ha chiesto l’ottemperanza e l’applicazione della penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio qualifica il decreto ingiuntivo come provvedimento a contenuto decisorio di condanna, eseguibile con l’azione di ottemperanza in forza dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., che consente di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato per quanto riguarda il caso deciso.
Il decreto non è stato opposto nei termini, è stato dichiarato esecutivo ed è stato notificato per l’esecuzione civile senza esito. Il ricorso per ottemperanza è stato notificato successivamente. Ricorrono pertanto tutti i requisiti, anche di rito, essendo decorso il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
Il Tribunale ordina all’amministrazione di dare esecuzione al decreto mediante pagamento delle somme dovute entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento nomina sin d’ora commissario ad acta il Prefetto, con facoltà di delega, perché provveda in via sostitutiva nell’ulteriore termine di trenta giorni.
Quanto alla penalità di mora richiesta ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio ne esclude l’applicazione. La misura svolge una funzione sanzionatoria dell’inadempimento delle pronunce giurisdizionali, ma non deve risultare troppo afflittiva per l’amministrazione soccombente, come precisato dalla Adunanza plenaria n. 7 del 2019 e dalla Adunanza plenaria n. 15 del 2014. Può essere comminata solo se non manifestamente iniqua e in assenza di altre ragioni ostative.
Le modalità esecutive fissate — termine ragionevole per l’adempimento e insediamento del commissario ad acta su impulso della ricorrente con decorrenza dalla scadenza del termine — escludono che possa maturare un significativo ritardo imputabile all’amministrazione debitrice. La misura sanzionatoria risulterebbe perciò manifestamente iniqua, siccome sproporzionata rispetto allo scopo. Le spese processuali sono poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza.
Nota della Redazione
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