Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e commissario ad acta dirigente senza compenso (TAR Sicilia n. 3538 del 29.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrando tale provvedimento tra quelli previsti dall’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. La P.A. condannata al pagamento è tenuta a dare esecuzione al titolo; l’emissione del decreto di riconoscimento delle somme non integra effettivo pagamento. I fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. In caso di inottemperanza protratta, il giudice nomina commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo in un dirigente della stessa amministrazione; a questi non spetta alcun compenso, rientrando l’attività nella retribuzione dirigenziale per l’onnicomprensività della stessa.
Il Fatto
Il ricorrente ha agito per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza con cui il Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in suo favore della somma di € 2.002,42, oltre interessi dalla maturazione al soddisfo. La sentenza, notificata in forma esecutiva, era passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione.
Il ricorrente ha lamentato il perdurante inadempimento dell’Amministrazione, pur essendo decorso il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669 del 2006 per le azioni esecutive nei confronti della P.A. Ha quindi chiesto la nomina di un commissario ad acta ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm. L’Amministrazione si è costituita con atto di mero stile, senza contestare il titolo né provare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato l’ammissibilità dell’azione. La sentenza di cui si chiede l’esecuzione è del giudice ordinario ed è passata in giudicato, come da certificazione versata in atti: essa rientra dunque tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. consente il giudizio di ottemperanza.
Il Tribunale ha poi riscontrato il rispetto dei termini: quello decennale previsto dall’art. 114, comma 1, cod. proc. amm. e quello di deposito del ricorso fissato dall’art. 87, comma 3, cod. proc. amm. Ha inoltre verificato che la notificazione della sentenza all’Amministrazione era stata documentata, con ciò integrando il presupposto dell’art. 14 del decreto legge n. 669 del 1996, convertito con modificazioni in legge n. 30 del 1997.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’Amministrazione non ha specificamente contestato il titolo esecutivo e la sua idoneità, né ha comprovato l’avvenuto pagamento. In applicazione del principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi dei diritti vanno provati da chi ha interesse a eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 cod. civ., sussiste in capo alla resistente l’obbligo giuridico di dare esecuzione alla sentenza. Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza.
Per il caso di persistente inottemperanza, il Collegio ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nell’art. 114, comma 4, lett. d), cod. proc. amm., individuandolo nel dirigente dell’Ufficio II – Contenzioso e disciplina del personale del Ministero, con facoltà di delega a un funzionario del medesimo ufficio, e con termine di novanta giorni dalla scadenza di quello assegnato all’Amministrazione debitrice.
Quanto al compenso, il Tribunale ha escluso che al commissario spetti alcunché, trattandosi di un dirigente dello stesso Ministero resistente e rientrando l’attività nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. A sostegno ha richiamato l’art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89 del 2001, come introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), della legge n. 208 del 2015, disposizione applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, come affermato da T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, n. 5142 del 30 settembre 2024, T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, n. 2621 del 25 settembre 2024 e T.A.R. Sardegna, sez. II, n. 983 del 19 dicembre 2023. Le spese sono state poste a carico della soccombanda, liquidate in € 800,00 oltre accessori, con distrazione a favore dei difensori dichiaratisi anticipatari.
Nota della Redazione
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