Ottemperanza a sentenza del giudice ordinario e commissario ad acta senza compenso (TAR Sicilia n. 3534 del 09.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato, rientrante tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. ammette l’azione, l’Amministrazione che non contesti specificamente il titolo né provi l’avvenuto pagamento è tenuta a dare esecuzione al dictum giurisdizionale. I fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Il giudice amministrativo nomina commissario ad acta, in caso di inottemperanza, un dirigente dello stesso Ministero, senza riconoscergli alcun compenso, in applicazione analogica dell’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001. La condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. va rigettata quando risulti manifestamente iniqua.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Patti, con sentenza n. 1803/2024 del 28.10.2024, la condanna del Ministero dell’istruzione e del merito ad attribuire in suo favore la carta elettronica del docente per complessivi € 500,00. La sentenza, notificata in forma esecutiva il 17 gennaio 2025, è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione, come attestato dal Tribunale il 16 luglio 2025.
Non avendo l’Amministrazione eseguito il titolo, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza il 12.6.2025. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, senza contestare il credito né dimostrare l’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio verifica anzitutto l’ammissibilità dell’azione. La sentenza del giudice ordinario passata in giudicato rientra tra i provvedimenti per i quali l’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. consente il giudizio di ottemperanza. Sono rispettati il termine decennale dell’art. 114, comma 1, c.p.a. e quello di deposito dell’art. 87, comma 3, c.p.a.; è inoltre documentata la rituale notificazione all’Amministrazione ai sensi dell’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito in legge n. 30/1997.
Nel merito, il perdurante inadempimento del Ministero è pacifico. L’Amministrazione non ha contestato specificamente il titolo esecutivo né ha provato l’avvenuto pagamento. Il Collegio applica il principio per cui i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli, ai sensi dell’art. 2697 c.c. Sussiste dunque l’obbligo di dare esecuzione alla sentenza, salvo che per il capo sulle spese legali, in ordine al quale è dichiarata la parziale cessazione della materia del contendere.
Conseguentemente il Tribunale ordina al Ministero di eseguire il titolo entro novanta giorni dalla comunicazione o dalla notifica della sentenza, se anteriore. Per il caso di persistente inottemperanza, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a., nomina commissario ad acta il direttore generale della competente Direzione del Ministero, con facoltà di delega, che provvederà entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato.
Il commissario non ha diritto ad alcun compenso, poiché l’incarico è affidato a un dirigente dello stesso ente e rientra nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il Collegio richiama l’art. 5-sexies, comma 8, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, lett. l), legge n. 208/2015, ritenendolo applicabile per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro, con richiamo a plurime decisioni conformi dei giudici amministrativi.
La domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. è invece rigettata perché manifestamente iniqua: il ritardo esecutivo si ricollega all’improvviso e ingente contenzioso generatosi sulla questione, che ha inciso sulle capacità organizzative del Ministero. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione a favore del difensore dichiaratosi anticipatario.
Nota della Redazione
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