Piano di recupero non sana le sopraelevazioni abusive nel centro storico (C.G.A.R.S. n. 550 del 14.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il piano particolareggiato di recupero del centro storico che riproduce lo stato di fatto dei luoghi e ammette, in via condizionata, interventi di integrazione e sopraelevazione non sana le opere abusive realizzate in assenza di titolo. La previsione di integrazione sopraelevazione non legittima in modo statico il mantenimento delle superfetazioni, ma indica soluzioni dinamiche subordinate a un nuovo e distinto procedimento autorizzativo. Il parere reso dalla Soprintendenza ai sensi dell’art. 33, comma 4, d.P.R. n. 380/2001 sulla restituzione in pristino costituisce espressione di una valutazione tecnico-discrezionale, motivata con riferimento al contesto e insindacabile nel merito in sede di legittimità. Non sussiste contraddittorietà con il precedente parere favorevole espresso sul piano, che faceva salva la regolarità edilizio-urbanistica di competenza comunale. Nessun affidamento può maturare in capo a chi ha rappresentato inesattamente lo stato dei luoghi e ha modificato il progetto autorizzato.

Il Fatto

I proprietari di un immobile nel centro storico di Licata, costituito da più piani e da due manufatti realizzati sul terrazzo soprastante, ottenevano nel 2005 un permesso di costruire per interventi di risanamento. Nel corso dei lavori eseguivano varianti rispetto al progetto autorizzato, contestate dalla Soprintendenza con conseguente sospensione dei lavori.

Chiesta la sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, il Comune rilasciava il permesso in sanatoria nel novembre 2006. A seguito di un esposto, l’amministrazione comunale accertava che i due manufatti erano stati edificati tra il 1976 e il 1987 e avviava la revoca del titolo. La Soprintendenza revocava il proprio parere favorevole ed esprimeva parere negativo sulla restituzione in pristino; il ricorso gerarchico veniva respinto. Il TAR Sicilia rigettava il ricorso, dichiarando inammissibili parte dei motivi. I proprietari propongono appello.

La Motivazione della Corte

Il C.G.A.R.S. respinge l’appello. Sul primo motivo, relativo al dedotto difetto di interesse, la censura è irrilevante: il primo giudice ha dubitato della permanenza dell’interesse, ma non ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso.

Il nucleo della decisione riguarda il rapporto tra il piano di recupero e l’abusività delle opere. Il Collegio richiama il proprio precedente parere reso in sede di ricorso straordinario, secondo cui il Piano Particolareggiato di Recupero che riproduce lo stato di fatto e ammette interventi condizionati di integrazione non consente di ritenere sanata l’abusività dei manufatti. L’art. 34 delle norme di attuazione del piano non legittima in modo statico il mantenimento delle sopraelevazioni, ma prevede soluzioni alternative subordinate alle regole guida del Titolo IV. Il mantenimento richiede dunque un nuovo e diverso procedimento amministrativo, con specifica valutazione del progetto.

Quanto alla dedotta contraddittorietà tra il parere favorevole espresso sul piano e il successivo parere negativo, la Corte la esclude: il primo parere faceva salva la regolarità edilizio-urbanistica di competenza comunale e i diritti dei terzi. Il secondo interviene una volta accertata la non sanabilità dell’opera e attiene alla richiesta di restituzione in pristino.

Il parere gravato risulta motivato: accertato che il richiedente non aveva rappresentato esattamente lo stato dei luoghi e che le opere erano abusive, la Soprintendenza ha svolto una valutazione tecnico-discrezionale sulla consistenza dei locali, rilevando che la maggiore altezza comporta variazioni significative sull’aspetto esteriore dei prospetti e costituisce elemento di disturbo per l’adiacente chiesa. Tale scelta rientra in un potere insindacabile nel merito in sede di legittimità, come affermato dai precedenti richiamati.

Le censure sulla circolare regionale e sul piano di recupero non superano la specifica valutazione dell’ente preposto alla tutela. Quanto al ritardo nel parere, l’art. 33 d.P.R. n. 380/2001 rimette all’amministrazione comunale la possibilità di decidere autonomamente sulla rimessione in pristino. Nessun affidamento è configurabile, avendo la parte indicato inesattamente l’epoca di costruzione e modificato il progetto autorizzato. Le spese del grado sono compensate per la complessità della fattispecie.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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