Selezione interna senza progressione verticale: giurisdizione al giudice ordinario (TAR Toscana n. 1345 del 25.11.2024)

Principi di diritto (Massima)
La giurisdizione del giudice amministrativo sulle procedure selettive riservate al personale interno sussiste solo quando la selezione consenta l’accesso a una fascia, area o qualifica superiore, determinando una novazione oggettiva del rapporto di lavoro. Il quarto comma dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 va interpretato nel senso che il termine “assunzione” si correla alla qualifica che il candidato tende a conseguire. Non rientrano nella giurisdizione amministrativa le selezioni che conferiscano incarichi di coordinamento nell’ambito della stessa categoria e del medesimo profilo professionale già posseduti dai candidati: tali controversie spettano al giudice ordinario, quale datore di lavoro pubblico.

Il Fatto

La Società della salute dell’Area pratese, consorzio tra Comuni e Azienda USL, aveva indetto un’indagine comparativa interna per il conferimento dell’incarico di coordinatore dell’Unità operativa “Area professionale disabili”. La procedura era riservata a dipendenti pubblici con profilo di assistente sociale, inquadrati nella categoria D o DS, già in assegnazione funzionale o comando presso il consorzio.

Al termine della selezione risultava vincitrice una candidata, mentre la ricorrente si collocava al terzo posto. Quest’ultima impugnava gli esiti davanti al TAR, contestando il punteggio assegnato. La Società resistente eccepiva plurime ragioni di inammissibilità. All’udienza pubblica il collegio rilevava d’ufficio la possibile inammissibilità per difetto di giurisdizione e sollecitava il contraddittorio sul punto.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale affronta in via pregiudiziale la questione di giurisdizione, ritenendola logicamente antecedente all’esame delle eccezioni in rito, perché attiene al primo presupposto del processo, richiamando Cons. Stato, Ad. plen., n. 5 del 2015.

Il collegio ricostruisce il criterio distintivo elaborato dalla giurisprudenza: la circostanza che la procedura sia riservata al personale interno non è di per sé decisiva. La giurisdizione amministrativa va riconosciuta anche per le selezioni interne quando queste consentano una progressione in senso verticale, con accesso a una qualifica superiore (Cons. Stato, sez. V, n. 3959 del 2015; Cass., Sez. un., n. 6217 del 2005). Il quarto comma dell’art. 63 del d.lgs. n. 165/2001 ricomprende nell’alveo concorsuale anche le prove selettive dirette all’accesso a una fascia o area superiore, dovendosi correlare il termine “assunzione” alla qualifica da conseguire.

Restano invece estranee alla giurisdizione amministrativa le progressioni meramente economiche e quelle che conferiscono qualifiche più elevate ma comprese nella stessa area o categoria, caratterizzate da profili professionali omogenei e diversificati solo sul piano quantitativo. Tali procedure sono affidate all’amministrazione con i poteri del datore di lavoro privato, ex art. 5, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, con conseguente giurisdizione del giudice ordinario (Cass. civ., Sez. un., n. 8985 del 2018; Cons. Stato, sez. III, n. 855 del 2020).

Applicando tale criterio, il Tribunale rileva che la selezione in esame non era finalizzata né alla costituzione di un nuovo rapporto, né all’accesso a una fascia o qualifica superiore. Era riservata a personale già in servizio, in assegnazione funzionale o comando presso il consorzio, già inquadrato nel medesimo profilo professionale e nella medesima categoria in cui il vincitore sarebbe stato collocato. La procedura non poteva dunque concludersi con l’accesso a una qualifica superiore. Ne esclude la riconducibilità alle procedure concorsuali devolute al giudice amministrativo.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, spettando la potestas iudicandi al giudice ordinario, davanti al quale la causa potrà essere riproposta nei termini dell’art. 11, co. 2, cod. proc. amm., con salvezza degli effetti processuali e sostanziali della domanda. Le spese sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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