Revoca della rivendita di monopoli per apparecchi da gioco non conformi (TAR Sicilia n. 3098 del 03.11.2025)
Principi di diritto (Massima)
La revoca della concessione della rivendita di generi di monopolio e dell’annessa ricevitoria del lotto è provvedimento rimesso alla discrezionalità dell’Amministrazione ai sensi dell’art. 34 della legge n. 1293/1957, che può essere disposta anche per la prima violazione delle norme in materia di giochi pubblici quando il capitolato d’oneri lo preveda espressamente. L’art. 16 lett. h) del capitolato d’oneri sanziona la detenzione di apparecchi destinati, anche indirettamente, a forme di gioco non conformi alla normativa, e consente la revoca immediata in caso di utilizzo di congegni non conformi, a prescindere dall’abitualità della violazione. Il consolidamento dell’ordinanza-ingiunzione per mancata impugnazione o per estinzione del giudizio rende incontestabile l’accertamento dell’illecito e preclude la sua rimessa in discussione nel giudizio di annullamento. La valutazione di proporzionalità non può sovvertire la scelta revocatoria quando la condotta integri un illecito professionale idoneo a infrangere il rapporto fiduciario con l’Amministrazione concedente.
Il Fatto
La controversia ha a oggetto l’impugnazione della determinazione con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Ufficio di Messina, ha revocato al ricorrente la concessione della rivendita ordinaria di generi di monopolio e l’annessa ricevitoria del lotto, contestando la violazione dell’art. 16 lett. h) del capitolato d’oneri.
La revoca traeva origine da un sopralluogo del settembre 2019, nel quale erano stati rilevati due apparecchi tipo TOTEM privi di titoli autorizzatori e collegati a una piattaforma telematica esterna, riconducibili alla fattispecie dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater, R.D. n. 773/1931. Da tale accertamento derivavano un’ordinanza-ingiunzione dell’ADM con sanzione pecuniaria, un’ordinanza della Prefettura annullata dal Giudice di Pace, avvisi di accertamento tributario rimasti inoppugnati e un procedimento penale definito con assoluzione del Tribunale.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta congiuntamente i due motivi, che investono da un lato la sussistenza dei presupposti delle norme richiamate e dall’altro la legittimità della scelta revocatoria rispetto al criterio di proporzionalità. Il percorso argomentativo muove dalla verifica del verbale di sopralluogo, espressamente richiamato nel provvedimento impugnato, che descrive gli apparecchi come messi a disposizione della clientela, privi di autorizzazione, idonei ad accedere a giochi della tipologia slot-machine e attivati mediante inserimento di denaro.
Su queste basi il Collegio ritiene legittima e coerente la contestazione dell’art. 110, comma 9, lett. f-quater, TULPS, posto che gli apparecchi, benché privi delle caratteristiche dei commi 6 e 7, consentono di praticare tipici giochi di intrattenimento con denaro. Il passaggio è sorretto dalla forza probatoria del verbale ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., fino a querela di falso, richiamandosi sul punto Cons. Stato, Sez. VI, n. 9049 del 2024 e TAR Lazio n. 5643 del 2021.
L’argomento dirimente è però altro. L’accertamento della violazione risulta definitivamente cristallizzato nell’ordinanza-ingiunzione dell’ADM, la cui impugnazione si è conclusa con cancellazione dal ruolo ed estinzione del giudizio. Da ciò il Tribunale deduce l’inoppugnabilità del provvedimento e l’impossibilità di rimetterne in discussione la statuizione. Non giovano perciò la CTU del Giudice di Pace e la sentenza che ha annullato l’ordinanza della Prefettura, perché afferenti a un diverso provvedimento sanzionatorio.
Quanto alla assoluzione in sede penale, il Collegio condivide l’eccezione erariale secondo cui essa consegue alla depenalizzazione della fattispecie, senza dequotare la rilevanza del fatto sul piano amministrativo. La Corte costituzionale n. 104/2025 è reputata non incisiva, concernendo referenti normativi estranei alla regolazione del rapporto. Sulla proporzionalità, il Tribunale osserva che l’art. 34 della legge n. 1293/1957 configura la revoca come provvedimento discrezionale, mentre l’art. 16 del capitolato prevede la revoca anche per la prima violazione. La dosimetria è giudicata congruamente calibrata, integrando un illecito professionale idoneo a infrangere il rapporto fiduciario. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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