Inottemperanza al titolo del giudice del lavoro e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 305 del 30.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza presuppone l’accertamento dell’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e non essendo contestato il credito nell’an e nel quantum, il giudice amministrativo dichiara l’inottemperanza e assegna un nuovo termine per l’esecuzione. In caso di ulteriore inerzia, il commissario ad acta può essere nominato sin d’ora, con competenza e poteri individuati nel provvedimento. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

Il Fatto

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, con la sentenza indicata in epigrafe, aveva condannato il Ministero resistente a riconoscere a ciascuna ricorrente il beneficio economico della carta elettronica per la formazione, di importo annuo pari a cinquecento euro, a decorrere dall’anno scolastico 2023/24.

Il titolo, notificato a mezzo PEC e divenuto definitivo, non era stato eseguito. Le ricorrenti proponevano pertanto ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di pagamento e la nomina di un commissario ad acta in caso di perdurante inadempimento. L’amministrazione si costituiva con memoria di stile, senza dedurre nulla in ordine all’andamento della procedura.

La Motivazione della Corte

Il Collegio verifica anzitutto la ritualità del titolo, che risulta passato in giudicato e regolarmente notificato all’amministrazione in data 23 aprile 2024. Da tale notificazione decorreva il termine dilatorio di centoventi giorni stabilito dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche.

La documentazione versata in atti e le dichiarazioni della parte ricorrente dimostrano che l’amministrazione non ha effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La resistente, costituita con memoria di stile, non ha formulato deduzioni sul punto né ha fornito indicazioni sull’andamento della procedura. Ne consegue che il credito non è contestato nell’an e nel quantum.

Su queste basi il ricorso è fondato. Il Tribunale dichiara l’inottemperanza del Ministero intimato e gli assegna il termine di centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza per effettuare integralmente i pagamenti dovuti. La scelta del termine recepisce il medesimo orizzonte temporale già previsto dalla norma richiamata, in coerenza con la funzione sollecitatoria del giudizio di ottemperanza.

Per il caso di inutile decorso di tale termine, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Capo del Dipartimento affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Dipartimento. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura di parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a spese dell’amministrazione inadempiente, e riferirà poi alla Sezione sugli adempimenti realizzati. Il relativo compenso sarà determinato e liquidato secondo il d.P.R. n. 115/2002.

Quanto alle spese, il Collegio applica il criterio della soccombenza e liquida in favore delle ricorrenti l’importo indicato in dispositivo, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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