Commissario inerte e penalità di mora pari agli interessi legali (TAR Emilia-Romagna n. 456 del 14.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la perdurante inerzia del commissario ad acta già nominato giustifica la sua sostituzione con altro organo ausiliario del giudice, individuato in quello dotato di adeguata terzietà e capacità operativa. La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. va determinata, per le obbligazioni pecuniarie, secondo il criterio preferenziale degli interessi legali sul dovuto: tale misura non è manifestamente iniqua e assicura effettività al giudicato. Il dies a quo decorre dalla notificazione della sentenza di ottemperanza all’amministrazione inadempiente; il dies ad quem coincide con l’adempimento spontaneo o con l’esecuzione sostitutiva del commissario. Restano autonomi l’ordine di pagamento del capitale e delle spese e la trasmissione degli atti agli organi di controllo.
Il Fatto
Un’insegnante ottiene dal giudice del lavoro la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015. Il ricorso per ottemperanza viene accolto con sentenza del TAR, che ordina l’esecuzione entro un termine e nomina, in caso di inutile decorso, un commissario ad acta nella persona di un dirigente ministeriale.
Nessun pagamento interviene, né da parte dell’amministrazione né del commissario, anche dopo una richiesta di attivazione notificata per via stragiudiziale. La ricorrente propone allora reclamo chiedendo la sostituzione del commissario, la condanna alla penalità di mora, la trasmissione degli atti alla Corte dei conti e alla Procura della Repubblica e la liquidazione delle spese. L’Avvocatura dello Stato non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva una duplice violazione del giudicato: quella formatasi nel giudizio del lavoro e quella amministrativa. L’amministrazione è rimasta inerte rispetto all’obbligo di pagamento e il commissario nominato non ha compiuto alcun atto, neppure dopo la sollecitazione ricevuta. La situazione impone un intervento sostitutivo, non ulteriori proroghe.
Il Tribunale dispone quindi la sostituzione del commissario ad acta, nominando il Prefetto di Parma o un suo delegato interno, organo ritenuto idoneo a garantire la terzietà rispetto all’amministrazione debitrice. L’ausiliario deve provvedere entro sessanta giorni dalla comunicazione, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’amministrazione inadempiente, e dare esecuzione ai singoli capi: capitale per la carta docente, spese del giudizio civile e di ottemperanza, verifica delle spese della fase di reclamo.
Sulla penalità di mora il Collegio accoglie la domanda, ma ne ridefinisce il quantum rispetto alla richiesta di parte. Richiamando l’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale applica il criterio preferenziale della misura pari agli interessi legali sulle somme ancora dovute. La norma — rileva — prevede espressamente che la penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in tale misura.
Quanto ai termini, il dies a quo è fissato nel giorno di notificazione della sentenza di ottemperanza all’amministrazione; il dies ad quem nel giorno dell’adempimento spontaneo, anche tardivo, oppure in quello dell’esecuzione sostitutiva da parte del commissario. Il Tribunale ordina inoltre la trasmissione degli atti alla Corte dei conti per il danno erariale, anche in relazione al cumulo delle spese dei giudizi, e alla Procura della Repubblica di Roma per l’omessa esecuzione dei pagamenti nonostante il duplice ordine giudiziario.
Il Ministero è infine condannato alle spese di questa ulteriore fase del giudizio, liquidate in dispositivo e distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Nota della Redazione
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