Silenzio PA su mobilità docenti e accesso atti: giurisdizione e interesse (TAR Piemonte n. 1934 del 12.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il rito speciale avverso il silenzio, previsto dall’art. 117 c.p.a., non fonda un’ipotesi di giurisdizione esclusiva e presuppone che il giudice amministrativo abbia giurisdizione sul rapporto sottostante cui inerisce la richiesta rimasta inevasa. Poiché le controversie sulla mobilità interprovinciale del personale scolastico inquadrato nel pubblico impiego privatizzato appartengono al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001, la domanda contra silentium proposta davanti al giudice amministrativo è inammissibile per difetto di giurisdizione, e con essa la consequenziale domanda risarcitoria. La domanda ostensiva ex art. 116 c.p.a. è ammissibile solo se l’interesse alla pronuncia sussiste già al momento della proposizione: il ricorso notificato prima dello spirare del termine dell’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990 è inammissibile, non essendosi ancora formato il silenzio rifiuto.
Il Fatto
Una docente di ruolo di scuola primaria presenta, tramite il sistema ministeriale POLIS, domanda di trasferimento interprovinciale, chiedendo espressamente il riconoscimento della precedenza quale lavoratrice vittima di violenza di genere ai sensi dell’art. 3, comma 3, CCNI mobilità e dell’art. 4, comma 24, O.M. n. 43/2026, allegando la documentazione utile. Il sistema attesta la convalida della domanda da parte dell’USP di provenienza; successivamente perviene una comunicazione automatica con esito negativo della procedura.
L’interessata formula allora istanza di riesame in autotutela ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, con diffida, chiedendo il riconoscimento della precedenza, un provvedimento espresso e l’accesso ai documenti istruttori. L’USP riscontra l’istanza affermando che la domanda era stata convalidata come inoltrata e suggerendo di rivolgersi all’ambito territoriale di destinazione. La docente ricorre quindi al TAR avverso il silenzio sull’autotutela e sull’istanza ostensiva, chiedendo anche il risarcimento del danno da ritardo e l’indennizzo ex art. 2-bis legge n. 241/1990. In via cautelare il ricorso è respinto; nelle more, il giudice del lavoro adito in parallelo dispone il trasferimento ex art. 700 c.p.c. e ordina l’esibizione di taluni atti. Alla camera di consiglio la ricorrente dichiara la cessazione della materia del contendere sul silenzio e insiste sull’ostensione e sulle spese.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale affronta anzitutto la domanda contra silentium. La questione è di giurisdizione, non di merito: la giurisdizione amministrativa in tema di silenzio non deriva dall’art. 117 c.p.a., norma sul rito, ma dai consueti criteri di riparto. Ne consegue che il rito speciale è praticabile solo se il giudice amministrativo ha giurisdizione sul rapporto cui inerisce la richiesta rimasta inevasa.
Nel caso concreto vengono in rilievo questioni relative al diritto alla mobilità interprovinciale di una dipendente inquadrata nel pubblico impiego privatizzato: la giurisdizione spetta dunque al giudice ordinario ai sensi dell’art. 63 d.lgs. n. 165/2001. Il Collegio richiama sul punto un proprio precedente (TAR Piemonte, III, n. 56 del 2026) e osserva che la ricorrente ha già ottenuto tutela davanti a quel plesso giurisdizionale. La domanda risarcitoria, peraltro non coltivata, segue il medesimo criterio di riparto. La domanda è quindi inammissibile per difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 11 c.p.a..
Quanto all’ostensione, il Tribunale richiama il rilievo già espresso in sede cautelare collegiale: il ricorso è stato proposto prima dello spirare del termine di cui all’art. 25, comma 4, legge n. 241/1990. La parte, pur messa nelle condizioni di contraddire sul punto, non ha replicato nella memoria depositata. Vale dunque l’orientamento secondo cui l’ammissibilità della domanda è condizionata dalla sussistenza dell’interesse alla pronuncia sin dal momento della proposizione.
Nella specie tale interesse originario non sussisteva: l’istante ha chiesto gli atti con istanza successiva, ma ha notificato il ricorso il 18.06.2026 e lo ha depositato il 25.06.2026, quando il termine per provvedere non era ancora spirato e non poteva dirsi formato il silenzio rifiuto. La domanda ostensiva è pertanto inammissibile.
Il Tribunale dichiara inammissibili entrambe le domande e, in considerazione della particolarità della fattispecie e dell’esito in rito, compensa le spese di lite. Dispone inoltre l’oscuramento delle generalità ai sensi dell’art. 52 d.lgs. n. 196/2003 e dell’art. 9 Reg. (UE) 2016/679.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.