Rifusione contributo unificato e spese al difensore antistatario (TAR Lazio n. 15162 del 23.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la condanna alle spese di lite contenuta nella sentenza del giudice amministrativo è titolo esecutivo azionabile una volta decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione, previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito con modificazioni dalla legge n. 30/1997, che attribuisce all’Amministrazione uno spatium deliberandi. Qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese senza riferimento alla somma versata a titolo di contributo unificato, la statuizione si intende estesa implicitamente anche alla restituzione di tale importo, obbligazione ex lege di importo predeterminato che grava sulla parte soccombente. Il credito alla rifusione del contributo unificato è azionabile in sede di ottemperanza e indipendente dalle vicende del rapporto tra parte vittoriosa e pubblica creditrice. La nomina del commissario ad acta garantisce adeguatamente l’interesse alla pronta esecuzione del giudicato, escludendo la condanna alla somma ulteriore per l’inerzia ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.
Il Fatto
Il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza della sentenza con cui il TAR Lazio, sez. V-ter, n. 16583 del 25 settembre 2025, resa su ricorso avverso il silenzio serbato dal Ministero dell’istruzione e del merito, aveva condannato l’Amministrazione a concludere il procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione nel sostegno conseguito in Romania, oltre al pagamento delle spese di lite.
Nelle more del giudizio il Ministero ha adottato il provvedimento conclusivo del procedimento, depositato in data 28 maggio 2026. Con memoria ex art. 73 cod. proc. amm. il ricorrente ha quindi dato atto della cessazione parziale della materia del contendere sul capo relativo alla conclusione del procedimento, dolendosi però del mancato pagamento delle spese di lite liquidate in sentenza e chiedendo la nomina di un commissario ad acta, la rifusione del contributo unificato e l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 114, lett. e), cod. proc. amm. per ogni ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto rilevato che la sentenza è stata parzialmente eseguita mediante l’adozione del provvedimento espresso richiesto. Residua invece l’inosservanza della condanna al pagamento delle spese di lite in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Sul punto il TAR ha verificato il decorso del termine di 120 giorni dalla notifica del titolo, avvenuta il 25 settembre 2025 presso la sede legale, e ha qualificato il termine come spatium deliberandi previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Il suo decorso integra, anche per le sentenze del giudice amministrativo, una condizione per l’esperimento dell’azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 8243/2022 e, sull’applicabilità della disposizione al giudizio di ottemperanza, Cons. Stato, sez. V, n. 2670/2021.
Quanto al contributo unificato, il Collegio ha osservato che la decisione di condanna alle spese si intende estesa implicitamente anche alla restituzione della somma versata a quel titolo, trattandosi di obbligazione ex lege di importo predeterminato. Ha richiamato Cass. n. 18529/2019 e Cass. n. 18828/2015, nonché Cons. Stato, sez. V, n. 4808/2023, che rinvia a Cass. civ., sez. II, n. 29643/2020. Ha inoltre valorizzato l’art. 13, comma 6-bis, d.P.R. n. 115/2002, secondo cui l’onere è dovuto in ogni caso dalla parte soccombente, riconoscendo alla parte vittoriosa un credito azionabile in ottemperanza e indipendente dalle vicende del rapporto tra la stessa e la pubblica creditrice (Cons. Stato, sez. V, n. 3744/2016).
Il TAR ha pertanto ordinato al Ministero di dare piena ed esatta esecuzione alla sentenza per la parte rimasta ineseguita, con pagamento delle spese legali e rifusione del contributo unificato in favore del difensore antistatario entro 30 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Ha nominato sin d’ora, per l’ulteriore inerzia, il commissario ad acta nella persona del Capo del Dipartimento competente o di un funzionario delegato, con ulteriore termine di 60 giorni dietro istanza di parte.
Ha invece escluso i presupposti per la condanna alla somma ulteriore ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., ritenendo l’interesse alla pronta esecuzione adeguatamente garantito dalla sostituzione commissariale. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero, anche in ragione della conclusione del procedimento solo dopo la scadenza dei termini.
Nota della Redazione
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