Ottemperanza e spese di lite esclusa condanna al difensore antistatario (TAR Campania n. 3396 del 28.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza, esperito ai sensi dell’art. 114 cod. proc. amm., presuppone il passaggio in giudicato del titolo azionato e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996. Il giudice amministrativo ordina all’amministrazione di dare integrale esecuzione al dispositivo della sentenza nel termine assegnato e nomina, per l’ulteriore inottemperanza, un Commissario ad acta. La condanna al pagamento delle spese di lite contenute nel titolo azionato non è estensibile al difensore antistatario quando il ricorso per ottemperanza sia proposto dal solo assistito: il difensore è titolare di un autonomo titolo di credito, distinto dalla posizione della parte, e la relativa esecuzione richiede autonoma iniziativa.

Il Fatto

Il ricorrente, docente di ruolo, ha ottenuto dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza n. 566 del 21 marzo 2024, il riconoscimento del diritto ad usufruire della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, ai sensi dell’art. 1, commi 121-124, legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e 2021/2022. Il giudice ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito all’erogazione di un buono elettronico di € 500,00 per ciascuna annualità e al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00 oltre accessori, con attribuzione.

Non intervenuto l’adempimento, il ricorrente ha proposto ricorso al TAR Campania chiedendo l’assegnazione di un termine all’amministrazione per l’esecuzione e la nomina, in caso di ulteriore inerzia, di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto il ricorso fondato. Dalla documentazione in atti risultano integrati i presupposti dell’ottemperanza: il passaggio in giudicato della sentenza azionata, attestato da certificazione di cancelleria, e l’inutile decorso del termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997.

Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di provvedere, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione, alla puntuale e integrale esecuzione del dispositivo del titolo azionato. Ha previsto, per il caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del Commissario ad acta nella persona del Prefetto di Roma, con facoltà di delega all’interno della Struttura, chiamato a compiere tutti gli atti necessari all’esecuzione decorso infruttuosamente il termine assegnato e su comunicazione dell’inerzia da parte del ricorrente.

Il passaggio di maggiore interesse riguarda l’ambito dell’ordine di esecuzione. Il Collegio lo ha circoscritto al solo dispositivo relativo all’erogazione del buono, con esclusione della parte riferita alle spese di lite. Il ricorrente, infatti, ha agito da solo e non ha proposto il ricorso anche il difensore antistatario, unico titolare di un autonomo titolo di credito distinto rispetto alla posizione del proprio assistito. Il richiamo è a Cass. civ. Sez. III n. 27041 del 12.11.2008 e a Cass. civ. Sez. III n. 21070 dell’1.10.2009.

Quanto alle spese, il Tribunale ha posto a carico del Ministero il compenso del Commissario, liquidato in € 500,00 comprensivo di ogni onere, esigibile all’esito dell’incarico sulla base di adeguata documentazione. Le spese del giudizio di ottemperanza, comprensive di quelle degli atti successivi alla sentenza funzionali all’introduzione del giudizio, sono state liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore che ne ha fatto richiesta.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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