Ottemperanza e termine dilatorio: rileva la PEC risultante dal Registro delle PP.AA. (TAR Lombardia n. 4611 del 15.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza avente ad oggetto obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato trova applicazione il termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, che costituisce condizione di procedibilità dell’azione esecutiva. Detto termine decorre solo dalla notificazione del titolo esecutivo alla sede legale dell’ente debitore, individuata secondo le regole sui pubblici elenchi. Ai sensi dell’art. 16-ter del D.Lgs. n. 179/2012, la notificazione è validamente effettuata presso il domicilio digitale risultante dal Registro delle PP.AA. e solo in via residuale, in caso di mancata indicazione, presso l’indirizzo del Registro IPA. L’indirizzo PEC indicato in un comunicato ministeriale, privo di efficacia normativa, non individua il domicilio digitale dell’amministrazione. La notificazione eseguita presso tale indirizzo non fa decorrere il termine, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Il Fatto

Il ricorrente, docente, otteneva dal Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, con sentenza n. 788/2025 pubblicata il 17.06.2025 e passata in giudicato, l’accertamento del diritto al beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione, di cui all’art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, con condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento di euro 1.000,00 mediante accredito sulla carta.

Non avendo l’amministrazione adempiuto, il docente proponeva ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’adozione dei provvedimenti esecutivi e la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inadempimento. Il Ministero si costituiva con memoria solo formale. Alla camera di consiglio il Collegio rilevava possibili profili di inammissibilità per il mancato decorso del termine dilatorio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione dell’applicabilità del termine dilatorio al giudizio di ottemperanza. Richiamando Cons. Stato, Sez. II, n. 5000 del 2021, Cons. Stato, Sez. IV, n. 2654 del 2014 e Cons. Stato, Sez. IV, n. 3293 del 2013, si afferma che l’art. 14 del D.L. n. 669/1996 opera anche quando oggetto dell’azione siano obbligazioni pecuniarie fondate su un giudicato, costituendo il rimedio alternativo all’esecuzione forzata.

La finalità della norma è consentire all’amministrazione di attivare e concludere il procedimento di pagamento prima dell’introduzione della procedura giudiziale, evitando ulteriori aggravi di spese. Da ciò deriva che la notificazione del titolo esecutivo deve essere effettuata presso la sede legale dell’ente debitore, così da avviare il procedimento contabile finalizzato all’adempimento spontaneo.

Il passaggio centrale riguarda l’individuazione del domicilio digitale. Richiamato l’art. 16-ter, comma 1, del D.Lgs. n. 179/2012, il Collegio precisa che il ricorso al Registro IPA è ammesso, ai sensi del comma 1-ter, solo in via residuale, quando l’indirizzo dell’amministrazione non risulti nel Registro delle PP.AA. Tale lettura non è smentita dall’art. 3-bis, comma 1-bis, della l. n. 53/1994, che si limita a raccordare le fonti senza equiparare l’elenco IPA agli altri pubblici elenchi.

Nel caso concreto il Ministero aveva inserito nel Registro delle PP.AA. l’indirizzo PEC da utilizzare per le notificazioni degli atti giudiziari. La notifica era stata invece eseguita presso un diverso indirizzo indicato in un comunicato ministeriale: atto organizzativo interno, privo di efficacia normativa, che non sostituisce il domicilio digitale primario dell’ente. Né può assumere rilievo la notificazione presso la sede dell’Avvocatura dello Stato, prevista solo a fini processuali e non idonea a produrre gli effetti sostanziali richiesti dalla norma (TAR Campania, Napoli, Sez. VII, n. 3739 del 2024).

Non essendo validamente notificato il titolo in forma esecutiva, il termine dilatorio non ha iniziato a decorrere. Il ricorso è pertanto inammissibile, con compensazione delle spese in ragione della difesa di mero stile dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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