Inammissibile l’ottemperanza se il titolo non è notificato alla sede reale dell’amministrazione (TAR Sicilia n. 3760 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza la notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione deve avvenire presso la sede reale dell’ente debitore e non presso l’Avvocatura dello Stato né presso un ufficio periferico non abilitato al pagamento. Solo da tale notificazione decorre il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, al cui spirare può essere ritualmente proposto il ricorso di ottemperanza. La previa notifica del titolo costituisce condizione dell’azione: in sua mancanza il ricorso è inammissibile. Non è concessa la rinnovazione della notificazione quando il termine dilatorio non sarebbe comunque rispettato, restando salva la possibilità di riproporre il ricorso nel termine di prescrizione.

Il Fatto

Le ricorrenti, docenti destinatarie di una sentenza del giudice del lavoro che aveva accertato il diritto alla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, hanno agito in ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l’esecuzione del giudicato. Il titolo era stato dichiarato passato in forza di attestazione di cancelleria.

Con ordinanza presidenziale n. 344 del 25.11.2025 il Tribunale ha chiesto la prova della notificazione del titolo all’amministrazione, avvertendo che la carenza documentale avrebbe potuto determinare l’inammissibilità del ricorso. Le ricorrenti hanno depositato le ricevute della notifica effettuata nel 2023 all’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania e all’Ufficio Scolastico Provinciale. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il titolo esecutivo non era stato notificato presso la sede reale dell’amministrazione debitrice, ma a un ufficio periferico non abilitato al pagamento e all’Avvocatura dello Stato. Non risultava pertanto soddisfatta la condizione di procedibilità prevista dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

Richiamando il consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Tribunale ha ribadito che la disposizione sul termine dilatorio si applica anche al giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo. La notificazione prodromica all’esecuzione deve essere effettuata nel domicilio reale dell’amministrazione e non presso la sede dell’Avvocatura dello Stato: solo da essa decorre il termine di 120 giorni per il pagamento.

La ratio è duplice. Sul piano sostanziale, la notifica all’Avvocatura non pone l’amministrazione nelle condizioni di adempiere, perché non ne rende conoscibile la pretesa esecutiva e non è sostituibile dall’intermediazione dell’organo incaricato del patrocinio (Cons. Stato, sez. IV, n. 2654 del 2014, oltre ai precedenti ivi richiamati). Sul piano processuale, la previa notifica del titolo è condizione di ammissibilità del successivo giudizio di esecuzione o di ottemperanza.

In mancanza di rituale notifica alla sede legale del debitore e del decorso del termine dilatorio, non si è mai avverata una necessaria e pregiudiziale condizione dell’azione. Il Collegio ha escluso la concessione in questa sede della rinnovazione della notificazione, perché il termine non sarebbe comunque rispettato (TAR Lazio, sez. I, n. 12485 del 2024), ferma restando la possibilità di riproporre il ricorso nel termine di prescrizione. Le spese sono state compensate per la sussistenza di giusti motivi.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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