Ottemperanza al giudicato sul trattenimento in servizio del docente fino a 71 (TAR Lazio n. 15327 del 28.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, il perdurante silenzio dell’Amministrazione, che non esegua il giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro, integra inottemperanza e giustifica l’accoglimento del ricorso. Il giudice amministrativo ordina l’esecuzione del titolo, nomina il commissario ad acta per il caso di inerzia e applica la penalità di mora. La misura dell’astreinte è conforme al parametro legale quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. L’assenza di sopravvenienze e di giustificazioni dell’Amministrazione consolida il diritto del ricorrente all’esecuzione integrale del decisum.

Il Fatto

La ricorrente, docente scolastica, era stata collocata a riposo con decreto ministeriale a far data dal 1° settembre 2021. Con ricorso al giudice del lavoro aveva contestato il provvedimento e chiesto l’accertamento del diritto al trattenimento in servizio sino al compimento del settantunesimo anno di età. La domanda era stata accolta con sentenza del Tribunale di Roma, pubblicata nel gennaio 2023, che aveva riconosciuto il diritto e i connessi effetti giuridici, economici e previdenziali.

Notificata la sentenza e rimasta questa ineseguita, la ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo l’esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’Amministrazione al pagamento di una somma per il caso di ulteriore inottemperanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha anzitutto rilevato, con ordinanza istruttoria, che la sentenza da eseguire era stata resa previa dichiarazione di contumacia dell’Amministrazione e che anche nel giudizio di ottemperanza l’intimata non aveva depositato scritti difensivi né chiarito cosa fosse stato fatto per dare esecuzione al giudicato. Ha quindi ordinato all’Istituto comprensivo e all’Ufficio scolastico regionale il deposito di articolate relazioni, dalle quali emergessero le ragioni del decreto di collocamento a riposo e le attività poste in essere dopo la pubblicazione della sentenza.

Nonostante il sollecito, l’Amministrazione ha continuato a serbare silenzio e a omettere l’ottemperanza. Da qui l’accoglimento del ricorso: a fronte delle dettagliate deduzioni della ricorrente, non emergono dagli atti elementi che giustifichino l’operato dell’Amministrazione, né sopravvenienze che supportino una diversa decisione.

Il TAR ha dunque ordinato all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di perdurante inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale preposto alla competente Direzione generale, con facoltà di delega e senza compenso, chiamato a provvedere entro sessanta giorni dalla scadenza del termine concesso all’Amministrazione.

Quanto alla domanda di astreinte, il ritardo nel provvedere è apparso significativo e pregnante. Il Collegio ha richiamato la disciplina dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., secondo cui nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro la penalità di mora decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali. Su questa base ha quantificato la penalità in tale misura.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate equitativamente facendo riferimento alle tariffe forensi per ricorso al TAR, con valore della causa indeterminabile e complessità bassa, diminuite di circa il trenta per cento in ragione dell’assenza di specifiche e distinte questioni di fatto e diritto; il contributo unificato è distratto in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *