Residenza estera nel concorso consolare vale l’effettività e non l’anagrafe (TAR Lazio n. 15335 del 28.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle selezioni per l’assunzione di impiegati a contratto presso le sedi diplomatiche e consolari il requisito della residenza biennale nel Paese di destinazione si accerta secondo il principio di effettività e non in base alle sole risultanze anagrafiche. La residenza rilevante è quella di cui all’art. 43 cod. civ., determinata dall’elemento oggettivo della dimora abituale e da quello soggettivo dell’intenzione di abitarvi stabilmente, desumibile dalle consuetudini di vita e dallo svolgimento delle normali relazioni sociali. Qualora la residenza anagrafica non corrisponda a quella di fatto, prevale quest’ultima e la prova può essere data con ogni mezzo. Ne consegue l’illegittimità del provvedimento consolare di annullamento in autotutela della certificazione di residenza fondato esclusivamente sul dato formale, nonché della conseguente rettifica della graduatoria concorsuale.
Il Fatto
Il ricorrente partecipava alla procedura selettiva indetta con avviso del 10.12.2024 per l’assunzione di un impiegato a contratto presso il Consolato Generale d’Italia a Caracas. L’art. 1, n. 4, dell’Avviso richiedeva la residenza in Venezuela da almeno due anni. Il candidato risultava vincitore nella graduatoria originaria.
Il Console Generale, con provvedimento del 17.9.2025, annullava in autotutela, ex art. 21-nonies legge n. 241/1990, la certificazione consolare del 20.5.2025 attestante la residenza biennale. Seguivano il messaggio consolare del 18.9.2025, il verbale della Commissione del 19.9.2025 e la graduatoria rettificata che designava altro vincitore. Il candidato impugnava così gli atti davanti al TAR Lazio, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto e il risarcimento in forma specifica.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il contenzioso non riguarda lo svolgimento di un rapporto di lavoro già costituito, nel quale la sede consolare opererebbe come datore di lavoro privato. Riguarda invece una fase a monte, di natura sostanzialmente concorsuale, disciplinata da una lex specialis di carattere pubblicistico-autoritativo: un vero e proprio procedimento amministrativo.
Quanto al merito, il Tribunale rileva che la clausola dell’Avviso è conforme all’art. 155, comma 1, d.P.R. n. 18/1967 e all’art. 4, n. 3, del D.M. n. 032/655 del 2001. Il nodo interpretativo è però l’accertamento della residenza: sul punto è radicato il principio di effettività, richiamato dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. Stato, Sez. V, n. 6104/2023; Cons. Stato, Sez. IV, n. 7730/2010). La prova dell’effettiva dimora abituale supera le scritturazioni anagrafiche e può essere fornita con ogni mezzo.
Nel caso concreto il ricorrente ha dimostrato in modo univoco la dimora abituale in Venezuela nel biennio di riferimento, con un complesso di elementi convergenti: permanenza stabile nel Paese, presenza del nucleo familiare a Caracas, vita di relazione e attività svolte presso amministrazioni italiane in Venezuela. Il Collegio esclude che la richiesta di passaporto, fondata su una dichiarazione anagrafica funzionale all’individuazione dell’autorità competente, possa valere come prova decisiva dell’insussistenza del requisito: quel dato appartiene a un procedimento diverso e non equivale a una dichiarazione sostanziale sulla residenza effettiva.
Il Tribunale accoglie pertanto il ricorso e annulla gli atti impugnati, dichiarando la reviviscenza della graduatoria originaria, illegittimamente annullata e sostituita dalla Commissione esaminatrice. Le spese di lite sono liquidate in misura forfettaria a carico del MAECI.
Nota della Redazione
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