Overbooking sanitario regionale illegittimo per violazione della riserva di contrattazione collettiva (TAR Lombardia n. 1854 del 18.06.2024)
Principi di diritto (Massima)
La disciplina del lavoro dei medici specialisti ambulatoriali è coperta da una riserva di regolamentazione pattizia: ai sensi dell’art. 8 d.lgs. n. 502/1992 spetta alla contrattazione collettiva nazionale, e non a interventi unilaterali dell’amministrazione regionale, dettare le regole sull’organizzazione dell’attività. È pertanto illegittima la delibera regionale che, introducendo il sistema dell’overbooking delle agende, incida sul numero e sulla durata delle visite e sul sistema di prenotazione, materie demandate all’art. 29 ACN. L’efficacia terapeutica della misura rispetto alle liste di attesa non sana il vizio: la programmazione sanitaria regionale deve comunque adeguarsi ai principi regolatori statali. Il giudice amministrativo può graduare gli effetti temporali dell’annullamento, salvando le prenotazioni già effettuate a tutela del diritto alla salute.
Il Fatto
Un’organizzazione sindacale rappresentativa dei medici specialisti ambulatoriali, insieme a un medico, impugna la delibera di Giunta regionale lombarda che approva il piano operativo per il contenimento dei tempi di attesa, dolendosi in particolare dell’allegato 3 nella parte in cui introduce l’overbooking: la prenotazione di un numero di slot superiore a quello disponibile, calibrata sul tasso storico di no show, cioè le mancate presentazioni agli appuntamenti.
La Regione eccepisce il difetto di legittimazione e di interesse, sostenendo che il meccanismo riguarderebbe i dirigenti medici e sarebbe comunque subordinato ad accordi aziendali volontari. Nel merito, i ricorrenti deducono la violazione della riserva di contrattazione collettiva e dell’art. 29 ACN su numero e durata delle visite. La domanda cautelare è respinta per difetto di periculum.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. La legittimazione del sindacato sussiste, perché l’allegato impugnato incide sull’interesse collettivo dei medici rappresentati e, lamentando il mancato ricorso alla contrattazione, fa valere una prerogativa istituzionale del sindacato. Quanto all’interesse, l’overbooking promana direttamente dalla delibera e non da accordi: la clausola dell’art. 41, comma 3, ACN riguarda le prestazioni aggiuntive, cioè il lavoro straordinario, mentre l’overbooking opera sul lavoro ordinario. È quindi immediatamente lesivo.
Nel merito, il Tribunale richiama l’art. 8 d.lgs. n. 502/1992, che demanda alla contrattazione collettiva nazionale la disciplina del rapporto di lavoro medico, escludendo interventi unilaterali che modifichino numero e durata delle prestazioni. Il Collegio cita, in termini, TAR Roma, Sez. III quater, n. 6013 del 2018 e Cass. civ. Sez. Un. n. 67 del 2014 sull’impermeabilità delle disposizioni contrattuali.
L’art. 29 ACN disciplina il sistema di prenotazione e fissa in quattro il numero di visite erogabili per ora, con durata conseguente di circa quindici minuti. L’overbooking incide su entrambi i profili: se gli slot aggiuntivi non restano deserti, il medico deve erogare più prestazioni in minor tempo o oltre l’orario ordinario. Si tratta dunque di una modifica dell’art. 29 ACN che avrebbe dovuto essere concordata in sede nazionale.
È irrilevante che l’overbooking sia una strategia efficace contro le liste di attesa, come pure la disputa sulla sua inclusione nel PNGLA. Accolti i primi due motivi, con assorbimento degli altri, l’allegato 3 è annullato in parte qua. Il Collegio modula però gli effetti: dispone l’annullamento con efficacia ex nunc, salvando le prenotazioni già effettuate, perché una caducazione retroattiva comprometterebbe il diritto alla salute dei pazienti, richiamando Cons. Stato, Ad. Plen., n. 13 del 2017. Spese compensate.
Nota della Redazione
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