Carta docente eseguita dal commissario ad acta con spese ridotte per serialità (TAR Piemonte n. 1962 del 16.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione al titolo nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della decisione. Il presupposto di rito è integrato quando la sentenza è rilasciata in copia attestata conforme ai sensi dell’art. 475 c.p.c., è notificata a mezzo posta elettronica certificata presso il domicilio reale e sia infruttuosamente decorso il termine di cui all’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996. Per il caso di persistente inerzia va nominato sin d’ora un commissario ad acta, con spese poste a carico dell’Amministrazione inadempiente. Le spese di lite, liquidate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014 e soggette a dimidiazione, sono ridotte in ragione della serialità della controversia e della difficoltà operativa dell’Amministrazione.

Il Fatto

La ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Cuneo, Sezione Lavoro, aveva riconosciuto il suo diritto al beneficio economico della carta docente per gli anni scolastici 2020/2021 e 2024/2025. La decisione era stata pubblicata il 19.12.2025, notificata il 17.02.2026 e risultava passata in giudicato.

La parte ha chiesto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento della somma complessiva di € 1.000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ai sensi della l. n. 724/1994. L’Amministrazione si è costituita opponendosi formalmente all’accoglimento, senza contestare l’omessa esecuzione del titolo. La causa è stata trattenuta in decisione all’esito della camera di consiglio del 14.10.2026.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha verificato in via preliminare i presupposti di rito del rimedio. La sentenza azionata è stata prodotta in copia attestata conforme ai fini dell’art. 475 c.p.c. ed è stata notificata mediante posta elettronica certificata al Ministero soccombente presso il domicilio reale. Alla data di proposizione del ricorso era inoltre decorso, senza esito, il termine dilatorio previsto dall’art. 14, comma 1, del d.l. n. 669/1996.

Su tale base il Collegio ha ritenuto configurabile l’inottemperanza, non contestata dall’Amministrazione, e ha ordinato al Ministero di dare esecuzione al giudicato e di pagare le somme liquidate entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della decisione.

Per l’ipotesi di inutile decorso del termine è stato nominato sin d’ora il commissario ad acta, individuato nel Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, con facoltà di delega ad altro dirigente o funzionario. Il commissario provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza, a cura della parte ricorrente, compiendo tutti gli atti necessari a carico e spese dell’Amministrazione inadempiente. La ricorrente è stata onerata di comunicare al commissario il proprio codice fiscale entro sette giorni.

Quanto al compenso, poiché le funzioni commissariali sono affidate a un dipendente pubblico e connesse ai relativi compiti istituzionali, il Tribunale ha escluso la corresponsione di ulteriori importi, considerandolo compreso in quello già stabilito e percepito dall’Amministrazione di appartenenza.

Le spese di lite, liquidate in € 800,00 per compenso professionale oltre accessori, seguono la soccombenza e sono state determinate secondo la Tabella n. 21 dell’Allegato 1 al DM n. 55/2014, soggetta a dimidiazione ai sensi dell’art. 4, comma 1, del medesimo decreto. La liquidazione è stata ulteriormente ridotta per la marcata serialità della controversia, priva di difficoltà interpretative, e per l’oggettiva difficoltà operativa in cui versa l’Amministrazione nell’esecuzione dei titoli della specie, rappresentata dalla difesa erariale. Il Collegio ha disposto la distrazione delle spese ex art. 93 c.p.c. in favore del procuratore attoreo e ha rimesso il fascicolo alla Procura Regionale della Corte dei Conti del Lazio per i profili di danno erariale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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