Parcheggi convenzionati fuori perimetro e sanzione per distacchi: appello respinto (Cons. Stato n. 8097 del 20.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
Le deliberazioni con cui il Comune, dopo l’annullamento del permesso di costruire, ricollocano i parcheggi convenzionati in variante sono strettamente consequenziali agli atti annullati e non possono essere invocate per neutralizzarne gli effetti. Esse sono, pertanto, incompatibili con il dictum del giudice che ha accertato l’illegittimità della localizzazione dei parcheggi fuori dal perimetro della variante. Accertata la sussistenza dei presupposti per il titolo edilizio, l’Amministrazione esercita un’attività del tutto vincolata. Il rilascio del permesso per l’intervento eseguito in base a titolo annullato può quindi essere subordinato al pagamento della sanzione pecuniaria, quando l’arretramento dei parcheggi entro il perimetro determini violazione dei distacchi. Il quadro è coerente con l’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001.

Il Fatto

La società appellante ha realizzato un fabbricato residenziale in forza di titoli abilitativi che collocavano parte dei parcheggi convenzionati su un’area individuata da una tavola progettuale allegata a una delibera commissariale. Il permesso di costruire e la convenzione edilizia sono stati annullati dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 36/2013, perché i parcheggi risultavano ubicati fuori dal perimetro della variante, in area destinata a viabilità.

Con istanza ex art. 38 del d.P.R. n. 380/2001 la società ha chiesto la regolarizzazione postuma di quanto edificato, invocando due delibere di Giunta comunali successive al giudicato. Il Comune ha respinto l’istanza e ha imposto l’arretramento dei parcheggi entro l’isolato A, con applicazione della sanzione pecuniaria. Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti; la società ha proposto appello, lamentando anche l’erroneità del diniego di collocazione dei parcheggi sull’isolato B.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina congiuntamente i motivi per la loro stretta connessione e muove dal rapporto tra le delibere invocate e il giudicato. Le domande dell’appellante sono incompatibili con quanto statuito con la sentenza n. 36/2013, che ha dichiarato illegittimi gli atti con cui il Comune aveva consentito la realizzazione di parcheggi pubblici convenzionati fuori dalla zona edificabile e dal perimetro della variante, in area destinata a viabilità.

Le due delibere di Giunta non offrono all’appellante alcun argomento utile. Esse sono incompatibili con il dictum del giudice di appello e, insieme, strettamente consequenziali agli atti annullati perché illegittimi. Su questo punto il Collegio richiama espressamente la condivisione della statuizione di primo grado.

La Corte affronta poi il profilo sanzionatorio. Una volta accertata la sussistenza dei presupposti per il rilascio del titolo edilizio, l’Amministrazione opera in una attività del tutto vincolata. Il Comune ha quindi correttamente condizionato il rilascio del permesso al pagamento della sanzione pecuniaria, perché l’arretramento dei parcheggi all’interno del perimetro della variante e dell’isolato A ha determinato la violazione dei distacchi.

Il Collegio qualifica la soluzione come coerente con l’art. 38 del d.P.R. n. 380/2001, che disciplina l’ipotesi di interventi eseguiti in base a permesso di costruire annullato. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con conferma della sentenza di primo grado. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell’appellante in favore del Comune.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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