Nulla osta del Parco anche per opere temporanee e poteri del Presidente (TAR Toscana n. 2049 del 26.10.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il preventivo nulla osta dell’Ente Parco è necessario per qualsiasi uso o trasformazione del territorio protetto, anche provvisorio, e quindi pure per i manufatti precari, salva la sola normale attività agricola. Il potere di disporre la sospensione dell’attività e la riduzione in pristino spetta al legale rappresentante dell’organismo di gestione, cioè al Presidente dell’Ente Parco, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 394/1991 e dell’art. 64 della l.r. Toscana n. 30/2015. L’ordine di demolizione ha natura vincolata e non richiede la comunicazione di avvio del procedimento, non essendo configurabile alcun affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva che il mero decorso del tempo non sana. L’abuso edilizio va valutato in visione complessiva e non atomistica, con la conseguenza che la misura ripristinatoria è unitaria a fronte di interventi plurimi riconducibili a una logica sostanzialmente unitaria.
Il Fatto
La società ricorrente, subentrata alla proprietaria di un complesso immobiliare adibito a ristorante sito in area contigua del Parco, ha impugnato l’ordinanza con cui il Presidente dell’Ente Parco ha ingiunto la demolizione e riduzione in pristino di diciassette opere e impianti realizzati in zona boscata in assenza di titoli abilitativi e del nulla osta dell’Ente.
Gli accertamenti della guardiaparco avevano rilevato tettoie, box, pavimentazioni, tensostrutture e impianti di illuminazione. La ricorrente ha dedotto l’incompetenza del Presidente, l’assoggettabilità di molte opere alla edilizia libera, la violazione dell’art. 7 della legge n. 241/1990 e l’illegittimità del Piano del Parco e del Piano di gestione nella parte relativa alle aree contigue. L’Ente si è costituito chiedendo il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ricostruisce il quadro regionale come sistema autonomo di protezione ambientale. L’art. 31 della l.r. n. 30/2015 impone il nulla osta preventivo, l’art. 64 attribuisce all’ente gestore il potere di sospensione e ripristino, l’art. 88 disciplina la valutazione di incidenza. Questa disciplina speciale opera sul piano della conformità dell’intervento e non prevede soglie quantitative di irrilevanza dell’abuso.
Sul primo e secondo motivo, il Collegio esclude l’incompetenza del Presidente. L’art. 20, comma 2, lett. c), della l.r. n. 30/2015 gli rimette espressamente l’adozione delle ordinanze di cui all’art. 64, in coerenza con l’art. 29 della legge n. 394/1991, che individua nel legale rappresentante dell’organismo di gestione il titolare del potere. Nessun contrasto con lo Statuto, che gli riconosce le funzioni demandate da legge e regolamenti.
Quanto alla pretesa edilizia libera, il Tribunale richiama l’art. 52 del Regolamento del Parco e gli artt. 14 e 51 del Piano di gestione: il nulla osta è necessario anche per gli interventi temporanei, salvo la normale attività agricola, che pacificamente non ricorre. Il carattere precario dei manufatti non li sottrae al regime autorizzatorio.
Il Collegio ribadisce inoltre che la valutazione dell’abuso presuppone una visione complessiva e non atomistica delle opere, non potendosi scomporne una parte per affermarne la sanabilità: l’impatto deriva dall’insieme e dalle reciproche interazioni (C.G.A.R.S. n. 674/2026, Cons. Stato n. 4319/2026). A fronte di interventi plurimi di logica unitaria la misura ripristinatoria è parimenti unitaria.
Sul terzo motivo, l’ordine di demolizione, per la sua natura vincolata, non richiede la previa comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi alcun affidamento tutelabile alla conservazione dell’abuso che il tempo non sana (Cons. Stato n. 4620/2025). Quanto alle aree contigue, l’art. 55 della l.r. n. 30/2015 e l’art. 124 confermano che la loro disciplina è demandata al piano integrato, che si sostituisce alle difformi previsioni urbanistiche comunali. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.