Danno da illegittimo diniego paesaggistico (TAR Sicilia n. 3501 del 28.10.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il risarcimento del danno da illegittimo diniego della Soprintendenza in materia paesaggistica presuppone la positiva verifica di tutti gli elementi della fattispecie risarcitoria, ivi compresa la prova del danno e del nesso causale, il cui onere grava sul danneggiato ai sensi dell’art. 2697 cod. civ. L’accertamento dell’illegittimità del diniego non è di per sé sufficiente ove manchi la prova del rilascio del titolo edilizio e della concreta realizzazione dell’opera, sia pure tardivamente assentita: il danno non può essere meramente ipotizzato. La negligenza del danneggiato, valutata anche in ordine alla mancata attivazione degli strumenti di tutela, può escludere il risarcimento ove sia tale da recidere il nesso causale, ai sensi dell’art. 1227 c.c. e dell’art. 30 c.p.a.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di un fondo sottoposto a vincolo paesaggistico e idrogeologico, aveva presentato istanza di concessione edilizia per la costruzione di tre opifici agricoli. La Soprintendenza aveva espresso una declaratoria di non luogo a pronunciarsi, ritenendo l’intervento ricadente nella fascia di rispetto dell’area boscata. Il ricorrente impugnò i provvedimenti e ottenne due ordinanze cautelari favorevoli del TAR Sicilia-Catania, rispettivamente n. 2053 del 1998 e n. 2641 del 1998.
Nonostante la diffida, l’amministrazione rimase inerte; solo nel 2017 emerse l’esistenza di un parere favorevole del 1999, non recapitato per un refuso dattilografico. I giudizi presupposti si chiusero con declaratoria di cessazione della materia del contendere. Con ricorso del 2019 il ricorrente ha chiesto il risarcimento del danno ex art. 30, comma 5, d.lgs. n. 104/2010 per l’impossibilità di realizzare il progetto, per i maggiori costi di costruzione e per la perdita del godimento dei beni.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dal consolidato orientamento secondo cui il risarcimento richiede la verifica della lesione della situazione giuridica soggettiva, del danno, del nesso causale e della colpa o dolo dell’amministrazione, con onere probatorio a carico del danneggiato anche davanti al giudice amministrativo (richiamati Cons. Stato, sez. II, n. 4732 del 2020 e TAR Catania n. 2936 del 2020 e n. 2034 del 2021).
Nel caso concreto il ricorrente non ha dimostrato il rilascio della concessione edilizia da parte del Comune a seguito del parere favorevole della Soprintendenza, né l’esito del relativo procedimento, né la realizzazione dell’opera. In assenza di tali prove, secondo il Tribunale nessun danno è predicabile e nessun risarcimento è dovuto: l’accertamento dell’illegittimità dei dinieghi non basta, perché l’assetto definitivo degli interessi è ancora da venire e mancano i presupposti del ristoro. Il danno non può essere ipotizzato ma deve essere provato nelle forme del danno emergente e del lucro cessante; il generico aumento dei costi non integra di per sé impossibilità sopravvenuta al conseguimento del titolo (richiamati TAR Catania n. 1278 del 2022 e n. 2034 del 2021).
In aggiunta, il Tribunale ravvisa la negligenza del danneggiato: dopo aver notificato le ordinanze cautelari e la diffida, il ricorrente era rimasto inerte, senza introdurre alcuna attività sollecitatoria di tipo giudiziario per l’esecuzione delle ordinanze stesse, comportamento rilevante ai fini risarcitori ex art. 1227 c.c. e art. 30 c.p.a..
Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della peculiarità della vicenda contenziosa.
Nota della Redazione
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