Il parere CNAM non vincola l’accoglimento delle proposte istruttorie (TAR Lazio n. 7088 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Laddove un organo consultivo, nell’ambito di un’istruttoria partecipata, deliberi di acquisire proposte formulate da esperti del settore o da soggetti interessati, tale determinazione non integra un autovincolo alla loro automatica accettazione o recezione: l’Organo conserva il potere di modularle, approfondirle o non farle confluire nel parere. L’acquisizione di contributi procedimentali non comprime, pertanto, la discrezionalità dell’Organo consultivo nell’esercizio della potestà consultiva, né fa sorgere in capo allo stesso un obbligo di conformarsi alle proposte pervenute. La violazione del giudicato postula un vincolo con relazione oggettiva o contenutistica tra la res iudicata, la domanda e i motivi della nuova controversia, non potendo desumersi da precedenti relativi a questioni distinte, quali la partecipazione a concorsi e la valutazione dei titoli.
Il Fatto
Tre professori di Accademie di belle arti, inquadrati nel settore artistico-disciplinare della metodologia della progettazione, impugnavano, con atto di trasposizione del ricorso straordinario ex art. 48 c.p.a., i decreti ministeriali di attuazione della riforma ordinamentale dei settori AFAM. I ricorrenti lamentavano che, nel nuovo settore “metodologia della progettazione”, fosse stata espunta la “progettazione architettonica”, e deducevano la violazione delle regole procedurali e dell’autovincolo che avrebbe assunto il CNAM nel deliberare un metodo di lavoro “che recepisse” le proposte pervenute dai consiglieri e dalle Istituzioni AFAM.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo il primo motivo infondato. Dall’esame del verbale del 1° marzo 2023 emergeva che il CNAM, nell’impostare l’istruttoria, aveva previsto l’acquisizione di proposte per affinare le declaratorie e contribuire a un’ulteriore riflessione; l’autovincolo aveva ad oggetto l’acquisizione dei contributi, non già la loro accettazione o automatica approvazione. La competenza a emettere il parere obbligatorio non vincolante spettava al CNAM, il quale conservava la valutazione discrezionale di modulare i singoli contributi o di non farli confluire nel parere.
Il secondo motivo, incentrato sul difetto di istruttoria e motivazione, è stato ritenuto infondato per le medesime ragioni: l’istruttoria e la motivazione risultavano approfondite e adeguate, come dimostrato dai verbali e dalle comunicazioni intercorse, e nessun indice normativo imponeva un dovere di conformarsi alle proposte degli esperti consultati.
Il terzo motivo, relativo alla pretesa violazione del giudicato derivante dalle sentenze del TAR Lazio n. 11543/2018 e n. 11663/2019, è stato parimenti respinto. Dalla lettura dei precedenti emergeva che le controversie riguardavano la partecipazione a concorsi e la valutazione dei titoli, questioni prive di relazione oggettiva o contenutistica con la ridefinizione ordinamentale dei settori disciplinari.
Il Collegio ha infine respinto l’istanza istruttoria, rilevando l’ampia documentazione prodotta e la natura generica dell’interesse difensivo. Le spese di lite sono state compensate in ragione della novità della questione trattata.
Nota della Redazione
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