Parere del Comitato di Gestione e diniego di concessione demaniale portuale (TAR Sicilia n. 1859 del 10.06.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nelle concessioni demaniali marittime portuali il parere del Comitato di Gestione, previsto dall’art. 8, comma 3, lett. f), legge n. 84/1994, è atto consultivo obbligatorio ma non vincolante e va acquisito al termine dell’istruttoria, prima della comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis legge n. 241/1990, che apre la fase di contraddittorio con il privato. Non è necessaria una nuova consultazione dell’organo dopo le osservazioni del richiedente, perché destinatario delle stesse è il Presidente dell’Autorità. L’Amministrazione può porre a fondamento del diniego elementi istruttori acquisiti in un diverso procedimento, ove esprimano una valutazione discrezionale di carattere generale sul bene demaniale, ed è ammessa la motivazione per relationem. La qualificazione di una banchina come non commerciale non ne esclude la natura pubblica né impone il rilascio della concessione, restando la scelta rimessa a valutazione discrezionale non illogica né sproporzionata.
Il Fatto
La società ricorrente ha chiesto all’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto la concessione demaniale marittima della banchina del “Molo Libia” nel Porto di Messina e del relativo specchio acqueo, area funzionale alle attività di cantieristica già svolte in forza di una precedente concessione. L’istanza è stata respinta con decreto commissariale n. 132/2024, motivato per relationem richiamando un verbale di sopralluogo redatto congiuntamente dall’Autorità e dalla Capitaneria di Porto nell’ambito di un diverso procedimento, nel quale si era ritenuto opportuno mantenere la banchina ad uso pubblico.
La società ha impugnato il diniego, insieme agli atti presupposti e al preavviso di rigetto, deducendo vizi procedimentali, difetto di istruttoria e di motivazione, nonché contrasto tra il verbale e il regolamento sugli accosti adottato dalla Capitaneria. Si sono costituite le Amministrazioni intimate, chiedendo l’estromissione del Ministero, del Comando generale e della Capitaneria e, nel merito, il rigetto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di estromissione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti: la Capitaneria è articolazione territoriale di un’Amministrazione dello Stato, onde opera il r.d. n. 1611/1933 e la legittimazione a resistere del Ministero. Quanto al Comando generale, nessuna intimazione risulta dal ricorso e nessuna costituzione; non può dispersi l’estromissione di una parte non convenuta. La Capitaneria di Messina è invece legittimata, perché il verbale impugnato è a essa riferibile.
In via pregiudiziale il Tribunale dichiara la parziale inammissibilità delle memorie della ricorrente nella parte in cui introducono nuovi profili di censura. Nel processo amministrativo il thema decidendum si cristallizza nel ricorso e nei motivi aggiunti: l’art. 29 c.p.a. impedisce di aggirare i termini decadenziali mediante mere memorie conclusionali.
Nel merito, il primo motivo è infondato. L’art. 8, comma 3, lett. f), legge n. 84/1994 configura il parere del Comitato di Gestione come atto consultivo obbligatorio e non vincolante. In assenza di una scansione normativa, il Collegio ritiene che esso vada acquisito prima del preavviso di rigetto, che appartiene alla fase successiva all’istruttoria. Le osservazioni del privato vanno conosciute dal Presidente, non dal Comitato, e una duplicazione del preavviso contrasterebbe con il principio di non aggravamento.
Anche il secondo motivo è respinto. Il sopralluogo si è tenuto prima della presentazione dell’istanza, sicché nessun avviso di avvio era possibile; nei procedimenti a istanza di parte l’impulso è del privato. Non sussistono preclusioni all’uso di elementi istruttori di altro procedimento, poiché il verbale esprime una valutazione discrezionale generalizzata sul bene demaniale e non un apprezzamento riferito in via esclusiva all’altro operatore. La motivazione per relationem è ammessa e il contraddittorio è stato garantito dal preavviso.
Il terzo motivo è infondato: la mancata inclusione della Banchina Libia tra quelle commerciali “pubbliche” nell’ordinanza n. 153 del 18.11.2022 comporta solo che essa non è commerciale, restando pubblica per vocazione demaniale e potendo, non dovendo, essere concessa. La scelta di mantenerla all’uso pubblico è discrezionale e non illogica. Il quarto motivo ripropone le censure già respinte. Il ricorso è rigettato con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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