Parere negativo della concessionaria su sanatoria edilizia in fascia di rispetto inammissibile (TAR Liguria n. 292 del 26.04.2024)

Principi di diritto (Massima)
È inammissibile per difetto di interesse il ricorso proposto avverso il parere negativo della concessionaria autostradale sulla compatibilità di un intervento edilizio con il vincolo della fascia di rispetto, allorché il Comune abbia già inibito gli effetti della s.c.i.a. con provvedimento non impugnato. L’eventuale annullamento del parere non arrecherebbe, infatti, alcuna utilità al ricorrente, essendo l’intervento comunque precluso da un atto divenuto inoppugnabile. Il parere reso dalla concessionaria su richiesta diretta del privato non integra un autonomo procedimento di sanatoria, ma si inserisce nel procedimento edilizio originato dalla s.c.i.a.. Parimenti inammissibile è l’impugnazione “al buio” del parere ministeriale, atto meramente interlocutorio che condivide le valutazioni della concessionaria.

Il Fatto

La società ricorrente è proprietaria di un capannone industriale sito in Genova, ricadente nella fascia di rispetto dell’autostrada A7 ma costruito prima della stessa. Nel 2017 presentava una s.c.i.a. per un intervento di risanamento conservativo di uno dei corpi di fabbrica. A seguito di esposto della concessionaria, il Comune accertava che le opere realizzate avevano comportato la demolizione del manufatto e la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica, sia pure di sagoma identica. Con ordinanza del 2 aprile 2021 ingiungeva quindi la demolizione delle opere abusive.

L’interessata impugnava l’ordinanza con ricorso poi dichiarato inammissibile. Presentava quindi una s.c.i.a. in sanatoria e chiedeva alla concessionaria un parere sulla compatibilità delle opere con il vincolo autostradale. Il Comune inibiva gli effetti della s.c.i.a. con atto del 28 aprile 2022, non impugnato. La concessionaria esprimeva parere negativo con nota del 25 maggio 2023, impugnata con il ricorso in esame, unitamente al parere ministeriale prodotto in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale esamina in via preliminare l’eccezione di inammissibilità per difetto di interesse, sollevata concordemente dalle parti resistenti, e la ritiene fondata.

Il Collegio ricostruisce il rapporto tra gli atti. Il parere negativo della concessionaria, pur reso su richiesta diretta della ricorrente, afferiva al procedimento di sanatoria edilizia originato dalla s.c.i.a. del 30 marzo 2022. La stessa prospettazione dell’interessata conferma tale lettura, laddove riferisce di aver presentato istanza di titolo edilizio in sanatoria e che il Comune aveva subordinato il proprio assentimento al parere della concessionaria.

Non ha pertanto fondamento la tesi, sostenuta negli scritti difensivi, secondo cui sarebbero stati attivati due distinti procedimenti di sanatoria: uno con la s.c.i.a. e l’altro con la richiesta autonoma di parere. Il parere si colloca, invece, nel procedimento edilizio unitario.

Su questa premessa si radica il difetto di interesse. Il Comune si è tempestivamente opposto alla s.c.i.a. con atto del 28 aprile 2022, rimasto non impugnato. La ricorrente non trarrebbe quindi alcun vantaggio dall’eventuale annullamento del parere negativo concernente un intervento già inibito con provvedimento divenuto inoppugnabile.

La diagnosi di inammissibilità investe anche la domanda di annullamento del parere ministeriale, gravato “al buio” e prodotto in giudizio dall’Avvocatura dello Stato. Si tratta di un atto meramente interlocutorio, che condivide le valutazioni della concessionaria. In ragione della natura meramente processuale della pronuncia, le spese sono compensate tra le parti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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