Condono edilizio: il parere del Parco è mera segnalazione non impugnabile subito (Cons. Stato n. 4790 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il parere con cui l’ente preposto alla tutela del vincolo si pronunci sulla data di realizzazione dei manufatti, ai fini del condono edilizio, costituisce mera segnalazione e non atto lesivo, quando si risolve in un contributo fattuale all’istruttoria di altra amministrazione. L’onere di impugnazione immediata sussiste solo se l’ente si esprime sulla compatibilità dell’opera abusiva con i valori tutelati dal vincolo. Nel diverso caso, l’autorità procedente conserva il potere di discostarsi motivatamente dalle osservazioni ricevute, e il privato deve contestare il provvedimento finale. La natura interlocutoria e non decisoria dell’atto esclude l’obbligo di preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990, trattandosi di funzione di collaborazione tra enti pubblici.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria per successione di immobili destinati ad attività vivaistica, aveva presentato domanda di condono edilizio. L’Ente Parco, interpellato dal competente ufficio comunale, eseguiva un sopralluogo e adottava una determinazione con cui segnalava che i manufatti oggetto dell’istanza risultavano realizzati oltre il termine del 1° ottobre 1983 fissato dalla l. n. 47/1985.
La proprietaria impugnava quella determinazione davanti al TAR Lazio, deducendo difetto di motivazione, travisamento dei rilievi aerofotogrammetrici e violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale. Il TAR dichiarava il ricorso inammissibile, qualificando l’atto come semplice segnalazione priva di efficacia lesiva. Da qui l’appello, con cui si sostiene la natura dispositiva e vincolante del parere e si ripropongono i motivi di primo grado.
La Motivazione della Corte
Il Consiglio di Stato conferma la qualificazione dell’atto e rigetta l’appello. Il parere impugnato presenta i caratteri della semplice segnalazione che l’ente ha rivolto al Comune, in un’ottica di leale collaborazione, per portare a conoscenza dell’autorità procedente elementi di fatto ritenuti rilevanti ai fini del definitivo provvedere.
Il Collegio richiama la regola già enunciata dal TAR: la lesività del parere dell’Ente Parco, con conseguente onere di immediata impugnazione, sussiste quando l’amministrazione preposta alla tutela del vincolo si esprime sulla compatibilità dell’opera abusiva con i valori a protezione dei quali il vincolo è stato imposto. Non è invece configurabile quando l’ente apporta un contributo meramente fattuale alla decisione definitiva che altro ente è chiamato ad assumere.
In tale seconda ipotesi, l’autorità procedente può discostarsi motivatamente dalle osservazioni ricevute. Il parere resta perciò privo di portata lesiva, e la tutela del privato si realizza contro il provvedimento conclusivo del procedimento di sanatoria.
Quanto al secondo profilo, la natura interlocutoria e non decisoria dell’atto esclude l’obbligo del preavviso di rigetto, anche in considerazione dell’esercizio di una funzione di collaborazione tra enti pubblici, con richiamo a Consiglio di Stato Sez. VI n. 6573 del 2022. La Corte compensa le spese dell’appello in ragione della peculiarità del caso, respingendo il gravame.
Nota della Redazione
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