Pilotis e recinzioni in muratura richiedono permesso di costruire non CILA (TAR Sardegna n. 444 del 16.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il piano pilotis, in quanto area a giorno del piano terra su cui insistono i pilastri dell’edificio, va assimilato all’area cortilizia e non tollera la realizzazione di muri di recinzione non a giorno per tutto il loro sviluppo. L’intervento che innalzi dal suolo e tamponi il pilotis integra ristrutturazione edilizia con nuovi volumi e modifica della sagoma, onde esige il preventivo permesso di costruire e non la CILA. In tema di art. 10-bis legge n. 241/1990, l’Amministrazione non è onerata di reiterare il preavviso di rigetto quando gli elementi posti a base del provvedimento finale costituiscano mero sviluppo di aspetti già evincibili dalla comunicazione iniziale; solo profili fattuali sostanzialmente nuovi impongono la nuova interlocuzione. La motivazione dell’annullamento d’ufficio può essere succinta quando consenta al privato di cogliere le criticità contestate e di prendere posizione.
Il Fatto
Il ricorrente presenta al SUAPE del Comune di Cagliari una DUA per la manutenzione straordinaria di una porzione di pilotis, consistente nel posizionamento di casseforme in PVC, cls armato di protezione, pavimentazione e realizzazione di murature alte 150 cm per la suddivisione degli spazi aperti. Ottenuta la ricevuta attestante il titolo abilitativo, avvia i lavori.
Il Servizio Edilizia privata avvia quindi il procedimento interdittivo in via di autotutela ai sensi dell’art. 21-nonies legge n. 241/1990, con comunicazione ex art. 10-bis. All’esito delle controdeduzioni, il Comune adotta il provvedimento prot. n. 0144181/2024 del 20.05.2024, che annulla la DUA e interdice l’attività edilizia. Il ricorrente impugna con tre motivi davanti al TAR Sardegna; il Comune si costituisce chiedendo la reiezione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina la censura sul disallineamento tra la comunicazione di avvio e il provvedimento finale. Rileva che già nella comunicazione ex art. 10-bis legge n. 241/1990 era stata evidenziata la necessità di graficizzare la planimetria del lotto in conformità agli atti precedenti approvati (licenza di costruzione n. 544/107 del 25.02.1976 e variante prot. 7410 dell’11.06.1979). Le criticità segnalate nel provvedimento finale costituiscono quindi sviluppo dell’interlocuzione avviata, non profili nuovi.
La censura è infondata e oltremodo formalistica. Il Collegio richiama il principio per cui la reiterazione del preavviso di rigetto è dovuta non quando gli elementi del provvedimento finale siano meri sviluppi di aspetti in nuce chiaramente evincibili dal preavviso, bensì quando si tratti di profili fattuali sostanzialmente nuovi (T.A.R. Calabria Catanzaro n. 363 dell’11.03.2024). La partecipazione è stata assicurata: le osservazioni sono state esaminate e confutate. Il ricorrente, inoltre, non ha allegato in giudizio alcun nuovo argomento sulle difformità riscontrate, venendo meno all’onere indicato da Cons. Stato n. 10790 del 2022 e Cons. Stato n. 1664 del 2022.
Anche il dedotto deficit di motivazione è infondato. Il provvedimento indica le svariate difformità dello stato attuale rispetto ai precedenti approvati; tale motivazione succinta consente al privato di delineare le criticità, ossia il fatto che lo stato ante operam risultava difforme dalla documentazione che assentiva in origine il manufatto. Il ricorrente non ha provato la piena conformità dello stato attuale.
Sul terzo motivo, il Collegio non condivide l’assunto della non assimilabilità del pilotis all’area cortilizia. Il pilotis è area a giorno destinata all’uso collettivo dei condomini; la documentazione fotografica mostra muretti di recinzione alti 1,50 m idonei a mutarne la destinazione al transito. Richiamata la qualificazione come parte comune ex art. 1117 cod. civ. (Cass. civ. n. 11844 del 1997), la Corte reputa ragionevole l’assimilazione all’area cortilizia e l’applicazione dell’art. 61 R.E., che preclude muri di recinzione non a giorno.
Il Collegio aggiunge l’inidoneità dello strumento utilizzato: l’innalzamento dal suolo e il tamponamento del pilotis richiedono il permesso di costruire, configurando ristrutturazione edilizia con nuovi volumi e modifica della sagoma (Cass. pen. n. 34397 del 2011). La recinzione è esente da titolo solo se di scarso impatto e non alteri in modo apprezzabile l’assetto (Cons. Stato n. 1922 del 2013, n. 3408 del 2014, n. 8600 del 2019). Il ricorso è respinto; spese compensate per i peculiari profili interpretativi.
Nota della Redazione
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