Incarichi infra-semestrali valutabili e nozione di mendacio nel curriculum concorsuale (Cons. Stato n. 4796 del 15.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La previsione del bando che assegna un punteggio massimo per ogni incarico “almeno semestrale” individua nella durata semestrale il presupposto del punteggio pieno, non della valutabilità del titolo: la commissione non può azzerare gli incarichi di durata inferiore, introducendo ex post e senza motivazione una causa di esclusione non prevista dalla legge, dal bando o dal regolamento di ateneo. La commissione non è tenuta a motivare in modo particellare su ogni singolo titolo, essendo sufficiente il minimum motivazionale costituito dal punteggio per criterio e sotto-criterio e dai giudizi analitici e collegiali. Nel curriculum concorsuale non integra mendacio la qualificazione di un’esperienza secondo una dicitura non univocamente definita, quando il fatto dichiarato è realmente esistito e non è alterata la rappresentazione dei dati essenziali. La valutazione dell’apporto individuale del candidato a una pubblicazione non è solo quantitativa, ma anche qualitativa, e sfugge al sindacato giudiziale se non è allegata una specifica e comprovata contestazione tecnica.
Il Fatto
Una procedura comparativa bandita da un’Università per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. b), l. n. 240/2010 si chiude con la vittoria di un candidato per un margine di punti molto ridotto sul secondo classificato. Quest’ultimo impugna davanti al T.A.R. per la Sardegna gli atti di approvazione della graduatoria, lamentando, tra l’altro, che la commissione aveva attribuito punteggio ai soli titoli di durata almeno semestrale, escludendo gli incarichi infra-semestrali, e che vi fosse stata una duplicazione di punteggi sui titoli del vincitore.
Il T.A.R. accoglie in parte il ricorso principale e respinge quello incidentale. Il vincitore propone appello principale, articolando tre motivi e dichiarando espressamente la subordinazione del primo agli altri due; la seconda classificata propone appello incidentale e chiede l’acquisizione di documentazione ulteriore. Il Collegio sospende in via cautelare l’efficacia esecutiva della sentenza.
La Motivazione della Corte
Sull’acquiescenza il Collegio esclude che l’appellante principale, per aver atteso le determinazioni dell’Università prima di impugnare, abbia prestato acquiescenza: la scelta rientra nelle legittime prerogative del diritto di difesa e l’interesse ad appellare permane, perché solo l’accoglimento cristallizzerebbe l’atto favorevole ab origine adottato.
Il terzo motivo, sulla durata degli incarichi, è respinto. L’espressione “max n punti per ogni incarico almeno semestrale” ha significato lessicale inequivoco: la durata semestrale condiziona l’assegnazione del punteggio massimo, non la valutazione del titolo. La commissione ha quindi violato il proprio autovincolo, azzerando gli incarichi infra-semestrali. Né il bando né il regolamento di ateneo, né la l. n. 240/2010 o il D.M. n. 243/2011, fissano una durata minima: l’art. 24, comma 2, lett. c), l. n. 240/2010 prevede senza condizioni l’attribuzione di un punteggio ai titoli.
Il secondo motivo è invece accolto. Dall’esame dei verbali non risulta la doppia valutazione dei titoli del vincitore, e la valorizzazione autonoma di due incarichi didattici svolti in anni accademici e corsi di laurea differenti non è illogica. Respinto è anche il primo motivo: la commissione ha indicato il punteggio complessivo per criterio e sotto-criterio, con giudizi analitici e collegiali, rispettando il minimum motivazionale richiesto dalla giurisprudenza; pretendere un riscontro particellare su ogni titolo renderebbe la procedura ingestibile e comprimerebbe il buon andamento della P.A.
Sull’appello incidentale, il Collegio dichiara inammissibili i documenti prodotti e l’istanza di acquisizione officiosa: l’accesso era stato richiesto dopo l’instaurazione del giudizio di primo grado, sebbene il thema probandum fosse già oggetto di un motivo del ricorso introduttivo. Nel merito, il mendacio non sussiste: la dicitura “progetti di ricerca finanziati” non implica la titolarità esclusiva dei fondi, e il fatto dichiarato è realmente esistito. Quanto all’apporto individuale nelle pubblicazioni, la pretesa di meccanizzare ogni scaglione di punteggio contrasta con l’art. 97 Cost., e la valutazione qualitativa non è sindacabile senza una contro-perizia.
Gli atti restano caducati per il solo vizio degli incarichi infra-semestrali; gli atti medio tempore adottati dall’Università non sono travolti dall’effetto espansivo esterno del giudicato, con spese compensate per soccombenza reciproca.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.