Parere negativo sulla costituzione di società in house per il servizio rifiuti (Corte dei Conti Sez. contr. Campania n. 250 del 19.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, adottato ai sensi dell’art. 5, comma 3, TUSP, deve essere analiticamente motivato anche quando l’ente invochi l’espressa previsione legislativa di cui all’art. 5, comma 1, TUSP. La clausola di esclusione opera solo se la legge impone o prevede specificamente la costituzione della società o l’acquisto della partecipazione, non se la legge si limita a disciplinare le modalità procedurali della scelta gestionale. Nel settore dei rifiuti urbani la scelta della forma di gestione e l’affidamento spettano agli enti di governo degli ambiti territoriali ottimali, così che l’attribuzione ai singoli Comuni si pone in contrasto con l’art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138/2011. La valutazione di sostenibilità finanziaria e di convenienza economica richiede la relazione dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022, il piano economico-finanziario asseverato dell’art. 17, comma 4, e, in caso di conferimento di ramo d’azienda in s.r.l., la relazione giurata di stima ex art. 2465 cod. civ.. Il parere negativo attiva in capo all’amministrazione un onere di motivazione rafforzata ex art. 5, comma 4, TUSP.

Il Fatto

Il Comune di Anacapri ha trasmesso alla Sezione regionale di controllo per la Campania, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del d.lgs. n. 175/2016, la deliberazione del proprio Consiglio comunale con cui si approva la costituzione di una nuova società a responsabilità limitata, a capitale interamente pubblico, tra lo stesso Comune e il Comune di Capri, per la gestione del servizio di igiene ambientale nell’isola di Capri.

L’operazione si colloca nel Sub Ambito Distrettuale n. 9 dell’ATO Napoli 3, dove i due Comuni sono ricompresi. La nuova società, con capitale sociale indicato in 300.000,00 euro, sarebbe partecipata al 60% dal Comune di Capri e al 40% dal Comune di Anacapri e opererebbe per il primo periodo in forza del conferimento dei rami d’azienda delle attuali società in house dei due enti, con trasferimento dei contratti di servizio in essere. Il Comune ha qualificato l’operazione come non costituente nuovo affidamento.

La Motivazione della Corte

La Sezione ha anzitutto verificato i presupposti del proprio intervento, affermando la sussistenza dell’ambito soggettivo, poiché il Comune rientra tra le amministrazioni di cui all’art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001, e dell’ambito oggettivo, trattandosi di costituzione di società ex novo. Ha poi riconosciuto la propria competenza, spettando alle Sezioni regionali l’esame degli atti degli enti locali.

Nel merito, il Collegio ha escluso che operi la clausola di esclusione dell’art. 5, comma 1, TUSP. La norma regionale richiamata dall’ente, l’art. 26-bis, comma 7, della l.r. Campania n. 14/2016, si limita a indicare le modalità procedurali successive alla scelta dell’ente d’ambito, senza imporre la costituzione di una determinata società. L’art. 14 del d.lgs. n. 201/2022 contempla tre modalità alternative di gestione e rimette agli enti competenti la scelta, sicché alcuno spazio residua per la semplificazione motivazionale invocata.

La Sezione ha rilevato che l’art. 3-bis, comma 1-bis, del d.l. n. 138/2011 riserva le funzioni di organizzazione, scelta della forma di gestione e affidamento agli enti di governo degli ambiti. L’attribuzione di tali competenze ai singoli Comuni attraverso la convenzione, e la previsione in convenzione della forma di gestione in assenza della relazione dell’art. 14, comma 3, del d.lgs. n. 201/2022, risultano non corrette.

Quanto al profilo economico-finanziario, il Collegio ha richiamato la deliberazione delle Sezioni riunite n. 16/2022 sulla duplice accezione, oggettiva e soggettiva, della sostenibilità. Ha poi censurato l’assenza del piano economico-finanziario asseverato prescritto dall’art. 17, comma 4, del d.lgs. n. 201/2022, la cui proiezione riguarda un quinquennio mentre la durata societaria statutaria è prevista fino al 2060, e la mancata indicazione della copertura finanziaria del capitale da sottoscrivere. Ha inoltre rilevato l’omessa relazione giurata di stima ex art. 2465 cod. civ. per il conferimento del ramo d’azienda, e l’incongruenza del conferimento di un complesso aziendale appartenente a una società di cui è prevista la liquidazione.

Infine, il controllo analogo congiunto, affidato a un Comitato unitario, è stato giudicato privo di poteri penetranti tali da restringere l’autonomia gestionale del consiglio di amministrazione. Alla luce di tali carenze, la Sezione ha espresso parere negativo, con onere di motivazione rafforzata in capo all’ente.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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