Parere paesaggistico generico vieta installazione stazioni radio base 5G PNRR (TAR Toscana n. 29 del 15.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il parere paesaggistico negativo che si limiti al mero richiamo delle prescrizioni del Piano Paesaggistico, senza spiegare in concreto le ragioni dell’incompatibilità dell’opera, è affetto da difetto di istruttoria e motivazione. L’amministrazione preposta alla tutela è tenuta a valutare le caratteristiche dello specifico luogo, della struttura da realizzare e delle interazioni con il contesto, dando conto del rispetto delle prescrizioni applicabili. Nel caso di stazioni radio base inserite nel progetto “Italia 5G” finanziato con fondi PNRR, la doverosa ponderazione degli interessi impone di considerare l’interesse pubblico all’infrastrutturazione e le opere di mitigazione offerte dall’istante. Il dissenso delle amministrazioni in conferenza di servizi deve essere costruttivo, indicando le modifiche progettuali idonee al superamento dello stesso.
Il Fatto
La società ricorrente, in raggruppamento con altri operatori, si aggiudicava un lotto del bando Infratel per la realizzazione di infrastrutture di rete 5G nelle aree a fallimento di mercato, nell’ambito del Piano “Italia 5G” finanziato con fondi PNRR. Individuato un sito nel territorio del Comune resistente, presentava istanza di autorizzazione ai sensi dell’art. 44 del codice delle comunicazioni elettroniche per l’installazione di una stazione radio base.
Avviata la conferenza di servizi, pervenivano i pareri negativi della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio, della Soprintendenza speciale per il PNRR e della Commissione comunale per il paesaggio. Il Comune concludeva negativamente la conferenza e rigettava l’istanza. La ricorrente impugnava tali atti deducendo violazione dell’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004, difetto di istruttoria e motivazione, nonché violazione del principio di proporzionalità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’eccezione di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse, richiamando la giurisprudenza secondo cui la disciplina regolamentare sulla localizzazione delle antenne riguarda i siti individuati dai programmi degli operatori, mentre l’intervento in esame è una SRB finanziata con fondi PNRR per coprire aree a fallimento di mercato, estranee alle strategie dei singoli operatori.
Nel merito, il Tribunale ricostruisce il riparto di competenze: ai sensi dell’art. 29 del d.l. n. 77 del 2021, come modificato, la Soprintendenza speciale per il PNRR esercita le funzioni di tutela nei casi in cui i beni siano interessati da interventi del PNRR, adottando il provvedimento finale in sostituzione delle Soprintendenze ordinarie. Il parere vincolante ex art. 146, comma 5, del d.lgs. n. 42 del 2004 spettava dunque alla Soprintendenza speciale.
Il Collegio rileva che la Soprintendenza speciale si è limitata a condividere e acquisire il parere negativo della Soprintendenza ordinaria, senza alcuna ponderazione tra l’interesse paesaggistico e quello alla realizzazione del progetto PNRR. Anche la Soprintendenza ordinaria ha recepito le valutazioni della Commissione comunale, e quest’ultima si è limitata a elencare le previsioni dell’elaborato 8B del PIT. Neppure la determinazione di conclusione negativa contiene una valutazione in concreto dell’istanza.
Il Tribunale osserva che le norme del PIT richiamate non prevedono alcun divieto di inedificabilità assoluta né divieti assoluti all’installazione di impianti di comunicazione elettronica, assimilati alle opere di urbanizzazione primaria dall’art. 43 del d.lgs. n. 259 del 2003. La lettera d) dell’art. 8.3, non considerata dalle amministrazioni, ammette le opere relative alle infrastrutture a rete a condizione che non compromettano i caratteri del corpo idrico e garantiscano l’integrazione paesaggistica e il minor impatto visivo possibile.
Sussiste pertanto il dedotto vizio, poiché i pareri si fondano sul mero richiamo alle norme del PIT senza spiegare perché in concreto l’intervento non fosse assentibile, anche a fronte della disponibilità manifestata dalla ricorrente a valutare opere mitigative e una riduzione dell’altezza. Il Collegio richiama la giurisprudenza sulla necessità di una motivazione non apodittica e sul dissenso costruttivo, accogliendo il ricorso per l’assorbente censura di difetto di istruttoria e motivazione, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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