Accesso civico non retroattivo per gli elenchi paesaggistici anteriori al 2013 (TAR Toscana n. 239 del 27.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto di accesso civico introdotto dal d.lgs. n. 33/2013 non è applicabile retroattivamente ai dati, alle informazioni e ai documenti che avrebbero dovuto essere pubblicati in epoca anteriore alla sua entrata in vigore e che non lo siano stati. Il principio di irretroattività della legge, pur privo di rilievo costituzionale fuori dalla materia penale, costituisce regola essenziale del sistema, cui il legislatore deve attenersi in assenza di effettiva causa giustificatrice. Ammettere il contrario imporrebbe alle pubbliche amministrazioni di ricostruire, potenzialmente all’infinito, vicende relative ad atti non pubblicati in passato, con effetti dirompenti sul loro funzionamento. Il giudice amministrativo respinge quindi la domanda di formazione e pubblicazione degli elenchi delle autorizzazioni paesaggistiche per gli anni anteriori.
Il Fatto
Il ricorrente ha presentato al Comune un’istanza di accesso, qualificata come accesso civico generalizzato e accesso alle informazioni ambientali, avente a oggetto gli elenchi delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate negli anni dal 2004 al 2010, non pubblicati sul sito istituzionale. Il Comune ha negato l’ostensione per il periodo dal 2004 al 2009, ritenendo la richiesta irragionevole e sproporzionata per la risalenza dei dati, l’efficacia quinquennale delle autorizzazioni e il carico procedimentale connesso ai controinteressati. Ha invece integrato la pubblicazione per il solo anno 2010, comunicando che gli elenchi relativi al periodo precedente non esistono agli atti dell’ente.
Il ricorrente ha impugnato i due dinieghi e chiesto l’accertamento dell’inadempimento dell’obbligo di formazione e pubblicazione degli elenchi ex art. 146 d.lgs. n. 42/2004, sostenendo che il regime transitorio dell’art. 159 del codice riguardasse il solo procedimento autorizzatorio e non la fase pubblicistica. Il Comune ha replicato che la subdelega delle funzioni paesaggistiche è divenuta efficace solo dal 1 gennaio 2010.
La Motivazione della Corte
In via preliminare il Tribunale respinge l’eccezione di inammissibilità della memoria comunale. La memoria del ricorrente, pur intestata come replica, è in realtà una memoria conclusionale depositata entro il termine dimezzato di quindici giorni liberi; la difesa comunale ha quindi ritualmente replicato nel termine di dieci giorni liberi.
Nel merito, il Collegio ricostruisce la disciplina dell’accesso civico. L’art. 5 d.lgs. n. 33/2013 collega l’obbligo di pubblicazione al diritto di chiunque di richiedere i documenti omessi, senza limitazioni di legittimazione soggettiva. L’art. 8 prevede la pubblicazione per cinque anni e comunque fino a che gli atti producano effetti, con accessibilità successiva ai sensi dell’art. 5. La tutela è quindi estesa al punto da consentire di pretendere “a posteriori” la pubblicazione di quanto non sia stato tempestivamente pubblicato.
Su questo punto si innesta il principio decisivo. La novità dell’istituto esclude l’applicazione retroattiva a documenti che avrebbero dovuto essere pubblicati prima del riconoscimento del diritto. Il Tribunale richiama la giurisprudenza sul principio di irretroattività: Cons. Stato, Sez. IV, n. 6569 del 2007 e Cons. Stato, Sez. VI, n. 5243 del 2007. Fuori dalla materia penale il principio non ha dignità costituzionale, ma resta regola essenziale del sistema, perché la certezza dei rapporti è cardine della civile convivenza. Può semmai porre problemi la scelta di derogarvi, non quella di confermarlo.
Il Collegio sottolinea le conseguenze pratiche. Applicare l’accesso civico a pubblicazioni omesse prima del 2013 significherebbe costringere le amministrazioni a ricostruire, in ipotesi all’infinito, vicende relative ad atti non pubblicati in passato. La pretesa del ricorrente di obbligare il Comune al reperimento di tutte le autorizzazioni paesaggistiche dal 2004 al 2009, formando elenchi oggi inesistenti, costituisce dunque un’interpretazione retroattiva della legge priva di fondamento giuridico.
Il ricorso è pertanto rigettato. Le spese sono compensate tra le parti costituite, in ragione della novità e della complessità delle questioni dibattute.
Nota della Redazione
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