Cessata la materia sul riscatto pensionistico, istruttoria sull’adeguamento stipendiale (TAR Calabria n. 2054 del 03.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
La sopravvenuta adozione, in corso di giudizio, del provvedimento che riconosce al ricorrente il riscatto del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea ai fini pensionistici, ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 1092/1973, integra una satisfazione integrale della pretesa azionata e determina, per tale profilo, la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm. Quanto alla residua domanda di riconoscimento del medesimo periodo ai fini stipendiali ex art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010, il giudice amministrativo dispone istruttoria per acquisire dall’Amministrazione lo stato degli adempimenti e la relativa tempistica di attuazione. La regolamentazione delle spese resta riservata alla fase definitiva.

Il Fatto

Il ricorrente, ufficiale dell’Arma dei Carabinieri, chiedeva l’accertamento del proprio diritto al riscatto del periodo corrispondente alla durata legale del corso di laurea in giurisprudenza, ai fini pensionistici e stipendiali, con contestuale annullamento degli atti che gli avevano negato il riconoscimento. L’Amministrazione intimata si costituiva in giudizio.

Nel corso del giudizio, la difesa erariale depositava il decreto con cui il Centro Nazionale Amministrativo dell’Arma riconosceva al ricorrente, ai fini pensionistici, quattro anni corrispondenti all’intera durata legale del corso di laurea. In udienza il difensore del ricorrente chiedeva dichiararsi parzialmente cessata la materia del contendere.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva, in primo luogo, che l’adozione del decreto è completamente satisfattiva delle pretese azionate dal ricorrente quanto ai fini pensionistici. Su questo profilo ricorrono quindi i presupposti per pronunciarsi ai sensi dell’art. 34, co. 5, cod. proc. amm., che consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere in caso di sopravvenuta soddisfazione dell’interesse sostanziale.

Residua la domanda relativa ai fini stipendiali, ribadita dalla parte in sede di pubblica udienza. Il Collegio ritiene necessario acquisire dall’Amministrazione resistente chiarimenti, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, anche alla luce della circolare del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri n. 6/367/1-55-21-1 di prot. 2015 del 22.1.2025.

I chiarimenti devono riguardare lo stato degli adempimenti posti in essere per l’accoglimento delle istanze di riconoscimento del periodo corrispondente alla durata del corso legale di laurea ai fini stipendiali ex art. 1783 del d.lgs. n. 66/2010, ovvero gli adempimenti ancora da espletare e la relativa tempistica. La circolare, adottata in ragione di un parere dell’Avvocatura dello Stato, aveva già manifestato la necessità di accogliere le istanze di riconoscimento del periodo di laurea sia ai fini pensionistici sia ai fini stipendiali.

Il Collegio dispone pertanto il rinvio della discussione in ordine al disposto adempimento istruttorio ad altra udienza pubblica, indicata nel dispositivo. La regolamentazione delle spese è rimessa alla successiva fase definitiva, con pronuncia allo stato degli atti.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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