Parere soprintendenza nel condono non include l’ordine di rimessione in pristino (TAR Sicilia n. 2482 del 30.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di rilascio del titolo edilizio in sanatoria ai sensi dell’art. 32 del d.l. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, il parere della Soprintendenza sulle opere realizzate in area vincolata ha natura endoprocedimentale e non può contenere l’ordine di rimessione in pristino dello stato dei luoghi. L’ente di tutela del vincolo è privo, in tale procedimento, dei poteri ripristinatori e repressivi di cui all’art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004, con conseguente illegittimità della sola parte provvedimentale. Il parere negativo è invece legittimo quando l’abuso consista in nuova volumetria o nuova superficie in area assoggettata a vincolo: l’opera non rientra tra gli abusi minori e la sanatoria è preclusa, assumendo il parere carattere vincolato.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un fabbricato rurale in area sottoposta a vincolo paesaggistico, presenta istanza di condono edilizio ex art. 32 del d.l. n. 269/2003 e art. 23 della l.r. n. 37/1985 per opere consistenti nel rifacimento della copertura e nella realizzazione di cordoli in cemento armato. La Soprintendenza, chiamata a rendere il parere di competenza, rigetta la pratica e ordina alla ditta la rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni. Il Comune, preso atto del parere negativo, respinge l’istanza di sanatoria.
La ricorrente impugna entrambi gli atti davanti al TAR Sicilia, deducendo l’incompetenza della Soprintendenza a concludere il procedimento e a emanare l’ordine di ripristino, oltre al difetto di motivazione del parere e del diniego comunale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue le due componenti dell’atto soprintendizio. Quanto al rigetto della pratica, la censura è infondata: nelle aree vincolate la sanatoria richiede necessariamente il previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela, e il procedimento è disciplinato dalla legge sul condono e non dall’art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, con disciplina speciale di maggior rigore. Sul punto il TAR richiama Cass. pen., Sez. III, n. 388 del 2022. È inoltre il Comune ad aver concluso il procedimento in senso sfavorevole.
Quanto all’ordine di rimessione in pristino, la censura coglie nel segno. La Sezione ribadisce che nei procedimenti di sanatoria ex art. 32 del d.l. n. 269/2003 l’ente di tutela del vincolo è privo dei poteri ripristinatori e repressivi ex art. 167, commi 1-3, del d.lgs. n. 42/2004, richiamando TAR Sicilia, Catania, Sez. I, n. 978 del 2024, confermata da C.G.A.R.S. n. 715 del 2024, e TAR Sicilia, Catania, Sez. III, n. 613 del 2025. L’atto, di natura endoprocedimentale, non può dunque esplicare un potere estraneo alla competenza dell’organo consultivo.
Il secondo motivo è respinto nel merito. Il Collegio richiama l’orientamento consolidato secondo cui, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lett. d), del d.l. n. 269/2003, le opere in area vincolata sono sanabili solo se realizzate prima del vincolo, conformi alle prescrizioni urbanistiche, riconducibili agli abusi minori e assistite dal parere favorevole dell’autorità. Nella specie l’abuso è di tipologia 1, con ampliamento di superficie e volumetria e vincolo anteriore all’opera: la tesi del restauro o della manutenzione straordinaria è smentita dal dato dell’incremento volumetrico. In carenza dei presupposti il parere assume carattere vincolato e nessuna valutazione di impatto paesaggistico è dovuta.
Il terzo motivo è infondato. La Corte cost. n. 252 del 2022 ha dichiarato illegittima la norma regionale di interpretazione autentica e chiarito che il rinvio dell’art. 24 della l.r. n. 15/2004 all’art. 32 del d.l. n. 269/2003 comprende anche il limite del comma 27, lett. d). In Sicilia, dunque, il terzo condono non è ammissibile neppure in presenza di vincoli relativi. Il quarto motivo, incentrato sull’illegittimità derivata del diniego comunale, cade con l’infondatezza delle censure avverso l’atto presupposto; il provvedimento comunale è atto vincolato.
Il ricorso è accolto in parte, con annullamento della nota soprintendizia limitatamente all’ordine di ripristino, e respinto per il resto, con compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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