Parere soprintendenza tardivo e autotutela comunale priva di interesse pubblico concreto (TAR Campania n. 1592 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il parere della Soprintendenza espresso oltre il termine di sospensione del procedimento è tardivo e non può fondare l’esercizio del potere di autotutela comunale. Il dies ad quem dell’effetto sospensivo coincide con la comunicazione dell’atto ai destinatari, non con la successiva trasmissione della relata all’amministrazione procedente: l’omissione del Comune incaricato della notificazione resta nella sfera organizzativa pubblica e non può dilatare il termine a danno del privato. L’annullamento d’ufficio ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 richiede l’originaria illegittimità dell’atto e un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione, diverso dal mero ripristino della legalità, con valutazione comparativa delle posizioni consolidate del destinatario. Il provvedimento che si limiti a recepire la richiesta della Soprintendenza, senza comparare gli interessi, è illegittimo.

Il Fatto

Il dante causa del ricorrente aveva ottenuto il condono edilizio per lavori eseguiti sine titulo su un immobile in Maiori e, nel 2007, la concessione edilizia in sanatoria con prescrizioni di riqualificazione architettonica. I lavori di completamento non vennero ultimati. Nel 2012 la Soprintendenza espresse parere favorevole al primo rinnovo dell’autorizzazione paesaggistica; nel 2023 fu chiesto un ulteriore rinnovo.

Con atto del 26 luglio 2024 la Soprintendenza comunicò motivi ostativi, poi differì il termine per controdedurre e dispose la sospensione dell’esame dell’istanza per trenta giorni, con notifica agli istanti tra il 28 ottobre e il 5 novembre 2024. L’11 febbraio 2025 sollecitò la prova dell’avvenuta notifica, ricevuta dal Comune il 10 marzo 2025, e il 12 marzo 2025 espresse parere contrario. Il Comune, ritenuto il parere non vincolante, rinnovò l’autorizzazione con provvedimento n. 6/2025; quindi, su sollecitazione della Soprintendenza, la annullò in autotutela con atto n. 8 del 21 luglio 2025. Il ricorrente ha impugnato tale atto e i presupposti, con tre motivi.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo investe la tempestività del parere soprintendizio. Il Collegio muove dall’art. 21-bis l. n. 241/1990 e dal regime di efficacia degli atti recettizi: i provvedimenti limitativi della sfera giuridica dei destinatari divengono operativi con la comunicazione. Da ciò discende che il dies ad quem dell’effetto sospensivo è il giorno della comunicazione agli istanti, non quello della trasmissione della relata alla Soprintendenza.

La mancata comunicazione dell’avvenuta notificazione è omissione riconducibile alla sfera organizzativa della pubblica amministrazione. In assenza di base normativa, essa non può sospendere ulteriormente il procedimento oltre i trenta giorni stabiliti, dilatando il termine a danno del privato. Il Collegio sottolinea la condotta della Soprintendenza, che ha sollecitato la prova della notifica solo l’11 febbraio 2025, a cinque mesi dall’adozione dell’atto di sospensione. La sospensione si è quindi esaurita al più tardi il 5 dicembre 2024 e il parere del 12 marzo 2025 è tardivo.

Il secondo motivo concerne la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990. Il Collegio ricorda i presupposti dell’annullamento d’ufficio: l’illegittimità originaria del provvedimento e un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione, distinto dal mero ripristino della legalità, con riguardo alle posizioni giuridiche consolidate dei destinatari.

Il provvedimento comunale si è invece limitato a richiamare la richiesta della Soprintendenza, la quale aveva dato atto che il proprio parere non era tardivo e andava considerato vincolante. Manca ogni valutazione comparativa degli interessi e ogni esplicitazione delle ragioni di interesse pubblico prevalenti rispetto a quelle del privato. La censura è fondata.

Il terzo motivo, formulato in via gradata, è assorbito in applicazione del principio dell’Adunanza Plenaria n. 5 del 2015, secondo cui l’accoglimento della censura prioritaria comporta l’assorbimento di quella alternativa. Il ricorso è accolto; le spese sono compensate, salva la restituzione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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