Canone unico patrimoniale e occupazione del soprassuolo: giurisdizione tributaria (TAR Piemonte n. 1917 del 29.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il canone unico patrimoniale istituito dall’art. 1, commi 816-847, legge n. 160/2019 ha natura unitariamente tributaria, anche quando il regolamento comunale ne modella il presupposto in chiave concessoria o autorizzatoria. Il titolo dell’obbligo risiede nella legge, non nel provvedimento di concessione, che assume rilievo meramente procedimentale. Ne deriva che la controversia con cui il soggetto passivo contesta l’integrazione del presupposto impositivo, senza censurare l’esercizio del potere regolatorio in materia di esenzioni e riduzioni, è devoluta alla giurisdizione del giudice tributario e non a quella amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. b), cod. proc. amm..

Il Fatto

La società concessionaria di una tratta autostradale impugna davanti al TAR Piemonte gli avvisi di pagamento e gli accertamenti esecutivi del canone unico patrimoniale relativi alle annualità 2025 e 2026. Il prelievo è richiesto dal Comune per l’occupazione del soprassuolo comunale mediante un viadotto autostradale e lo spazio sovrastante una strada frazionaria.

La ricorrente deduce che il viadotto appartiene al demanio autostradale statale ai sensi dell’art. 822, comma 2, cod. civ., con conseguente insussistenza del presupposto concessorio e, in subordine, lamenta il difetto di istruttoria e di motivazione sulla superficie occupata. La concessionaria del servizio di accertamento e riscossione eccepisce in limine il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ricostruisce la distinzione tra COSAP e TOSAP: il primo ha natura corrispettiva e si lega alla concessione, la seconda ha natura tributaria e si fonda sul godimento esclusivo del suolo. La giurisprudenza ha tratto da tale distinzione il riparto di giurisdizione, devolvendo al giudice amministrativo le controversie che investono il complessivo rapporto concessorio e riservando al giudice tributario quelle in materia di TOSAP.

Il Collegio richiama Cass. civ., Sez. Un., n. 12225 del 2026, che ha qualificato il CUP come prelievo unitario a carattere tributario: la doverosità dell’imposizione, l’assenza di sinallagma e la destinazione delle risorse alla contribuzione alle spese pubbliche superano la dicotomia precedente in favore del modello TOSAP. Il provvedimento concessorio non costituisce più presupposto del canone, ma rileva solo ai fini procedimentali e della tempistica del pagamento.

Su questa base il TAR verifica la natura della domanda: la ricorrente non censura scelte discrezionali dell’ente in tema di esenzioni o riduzioni ex art. 1, commi 832, 833 e 843, legge n. 160/2019, né contesta la conformazione del rapporto concessorio, ma nega in radice che la presenza del viadotto integri il presupposto impositivo. Si tratta dunque di controversia tributaria, non diversamente da quanto accade per la TOSAP.

Non muta l’esito l’impugnazione del regolamento comunale, proposto in via dubitativa e senza specifiche censure di contrasto con la fonte primaria: le previsioni regolamentari, anche ove distoniche rispetto alla fattispecie, non modificano lo statuto legale del prelievo. Il Tribunale esclude infine un contrasto con la giurisprudenza in materia di canone per occupazione di soprassuolo da parte dei concessionari autostradali, rilevando che i precedenti richiamati riguardano quasi tutti il COSAP o la TOSAP per annualità antecedenti al 2021.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione, con translatio dinanzi al giudice tributario ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., e con integrale compensazione delle spese in ragione della novità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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