Parere vincolante del Comitato di verifica e sindacato sulla discrezionalità tecnica (Cons. Stato n. 2521 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Ai sensi del d.P.R. n. 461/2001, il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio ha natura obbligatoria e vincolante: l’Amministrazione è tenuta a conformarsi ad esso e non deve motivare in modo particolareggiato quando lo condivide, essendo onerata di specifica motivazione solo ove intenda discostarsene per evidenti omissioni o violazioni delle regole procedimentali. Il giudizio del Comitato sul nesso eziologico tra attività di servizio e infermità costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per assenza di motivazione, travisamento dei fatti, illogicità manifesta e violazione delle regole procedurali, senza che il sindacato possa estendersi al merito delle valutazioni medico-legali. Ne consegue che la consulenza tecnica d’ufficio o la verificazione possono essere disposte solo per controllare l’attendibilità complessiva del parere, qualora emergano specifici e concreti aspetti dubbi. La prova della dipendenza da causa di servizio richiede che l’infermità sia stata prodotta in modo determinante ed efficiente dal servizio, non essendo ammesse presunzioni.

Il Fatto

Un appuntato scelto dell’Arma dei carabinieri, in congedo, aveva presentato nel 2006 istanza per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “ipertensione arteriosa di grado moderato-severo con danno d’organo in soggetto sovrappeso“, già classificata dalla Commissione medica ospedaliera in Tab. A – cat. 7. Il Comitato di verifica per le cause di servizio, con un primo parere del 2013 e con un secondo parere reso in sede di riesame nel 2017, aveva escluso la riconducibilità della patologia a fatti di servizio. Su tale base il Comando generale dell’Arma aveva emesso decreto di rigetto dell’istanza e negato l’equo indennizzo.

Il militare aveva impugnato gli atti davanti al TAR Calabria – Catanzaro, che aveva respinto il ricorso. Propone appello lamentando l’illogicità della sentenza, l’assorbimento acritico delle difese dell’Amministrazione e la mancata disposizione di un accertamento tecnico idoneo a dimostrare il ruolo causale o concausale delle pregresse infermità già riconosciute come dipendenti da causa di servizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce anzitutto il riparto di competenze disegnato dal d.P.R. n. 461/2001. L’art. 11, comma 1, attribuisce al Comitato l’accertamento della riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità, in relazione ai fatti di servizio e al rapporto causale; alla Commissione medica spetta invece la sola diagnosi, con l’eventuale esplicitazione eziopatogenetica e le conseguenze sull’integrità psico-fisica. Il parere del Comitato è quindi obbligatorio e vincolante, e l’Amministrazione può discostarsene solo in presenza di evidenti omissioni o violazioni procedimentali, dovendo altrimenti limitarsi a una verifica estrinseca di completezza e regolarità dell’iter.

Su questa base il Consiglio di Stato richiama il proprio orientamento consolidato: Cons. Stato, sez. VI, n. 883/2026, sez. I, parere n. 743/2024, sez. IV, n. 1557/2022 e n. 5357/2017, sez. II, n. 10397/2025. Il giudizio del Comitato è espressione di discrezionalità tecnica e il sindacato giurisdizionale resta esterno: verifica la congruità e la sufficienza del giudizio di non dipendenza, cioè la mera esistenza di un collegamento logico tra elementi accertati e conclusioni, senza sostituirsi all’organo medico. Gli artt. 11 e 12 del d.P.R. n. 461/2001 affidano del resto al solo Comitato l’accertamento del nesso causale o concausale. Per affermare la dipendenza occorre la prova, con rigore scientifico, che l’infermità sia stata prodotta in maniera determinante ed efficiente dal servizio o che l’accidente patologico non si sarebbe presentato in assenza del servizio prestato.

Applicando tali coordinate, il Collegio rileva che il Comitato ha esaminato due volte, in primo esame e in riesame, l’intera documentazione. Il primo parere è plurimotivato: l’ipertensione è qualificata come affezione prevalentemente endogena, frequentemente primitiva e favorita da familiarità e abitudini di vita, rispetto alla quale il servizio non ha assunto ruolo di causa né di concausa efficiente e determinante. Il secondo parere, sollecitato dalle osservazioni del militare, ha confermato la valutazione. La motivazione è giudicata perspicua, lineare, non contraddittoria e priva di travisamenti.

Quanto alla richiesta di consulenza tecnica d’ufficio, il Consiglio di Stato la ritiene non accoglibile: nel caso concreto non emergono profili di complessiva inattendibilità, illogicità o incompletezza dei pareri. Le perizie di parte si limitano a contrapporre un parere a un altro, senza indicare ragioni specifiche per le quali sarebbero più rispondenti alla realtà. Né l’attività svolta presenta carattere di eccezionalità rispetto alle ordinarie mansioni militari: i disagi, le fatiche e i momenti di stress costituiscono fattore di rischio ordinario della prestazione. L’appello è pertanto respinto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna dell’appellante alle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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