Legittima la concessione gratuita dell’area comunale per la nuova caserma dei Carabinieri (TAR Puglia n. 15 del 05.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
La deliberazione con cui il Comune concede a titolo gratuito un’area di propria proprietà all’Agenzia del Demanio, per la realizzazione della nuova sede di una Compagnia dei Carabinieri, non è viziata dalla precedente scelta dell’autorità ministeriale di non procedere all’indizione di una gara per la selezione di un immobile da locare. La decisione ministeriale è espressione di libera determinazione amministrativa e gli atti comunali, adottati in un momento distinto e successivo, perseguono l’interesse pubblico nei limiti della competenza dell’ente locale. Non sussiste contraddittorietà rispetto al precedente permesso di costruire in deroga, rilasciato sul presupposto del parere favorevole dell’Agenzia del Demanio, poiché quel presupposto è venuto meno. La questione risarcitoria concernente la gestione delle trattative esula dall’oggetto del giudizio di annullamento.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto al Comando generale dell’Arma dei Carabinieri e al Ministero dell’interno la realizzazione di una nuova caserma su area di sua proprietà, da locare all’Amministrazione. Il progetto aveva ottenuto un orientamento favorevole del Comando, e il Comune aveva rilasciato un permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 del d.P.R. n. 380/2001, subordinato al nulla osta dell’Agenzia del Demanio sulla praticabilità della locazione.

L’Agenzia del Demanio ha poi negato il nulla osta, ravvisando nella locazione di un immobile ancora da realizzare un’ipotesi di appalto pubblico soggetta alle regole dell’evidenza pubblica. La Prefettura ha quindi escluso l’ipotesi e la successiva manifestazione d’interesse per un immobile esistente è andata deserta. Le Amministrazioni hanno così optato per la realizzazione della caserma su un’area del PIP di proprietà comunale, concessa a titolo gratuito all’Agenzia del Demanio con la deliberazione impugnata. La società ha chiesto l’annullamento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rigetta il ricorso rilevando che le doglianze muovono da un fraintendimento del contenuto dispositivo e degli effetti della deliberazione impugnata. La proposta della ricorrente non è andata a buon fine prima e a prescindere dall’adozione dell’atto comunale, per effetto del diniego di nulla osta dell’Agenzia del Demanio, che ha ravvisato il contrasto con le regole dell’evidenza pubblica.

Quanto alla mancata indizione di una gara per selezionare la ditta incaricata di realizzare la struttura da locare, il Tribunale osserva che tale opzione, pur astrattamente in linea con il parere dell’Agenzia, era rimessa alle libere determinazioni dell’autorità ministeriale, che ha invece optato per l’utilizzo di un’area comunale. In questa decisione non sono riscontrabili profili di illegittimità o illogicità.

La scelta ministeriale, pertanto, non ha portata viziante degli atti comunali che, in un momento distinto e successivo, hanno messo a disposizione dell’Agenzia il suolo di proprietà dell’ente locale, contribuendo al perseguimento dell’interesse pubblico nei limiti della propria competenza.

Il Collegio esclude anche la contraddittorietà rispetto al precedente permesso di costruire in deroga: quella decisione era condizionata al parere favorevole dell’Agenzia sulla praticabilità della locazione, che è invece venuto meno per la necessità di assicurare il rispetto delle regole dell’evidenza pubblica.

Quanto alle eventuali responsabilità risarcitorie dell’autorità ministeriale nella gestione delle trattative, la questione esula dall’oggetto del giudizio e resta impregiudicata, avendo la società già proposto autonoma domanda dinanzi al giudice ordinario. Il ricorso è rigettato, con compensazione delle spese per la particolarità delle questioni.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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