Parere vincolante della Soprintendenza e diniego di autorizzazione paesaggistica (TAR Lombardia n. 318 del 17.04.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione paesaggistica disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004, il parere della Soprintendenza ha natura vincolante ed esprime una valutazione di merito amministrativo, non un sindacato di mera legittimità sull’atto dell’ente delegato. Esso costituisce atto di discrezionalità tecnica, il cui sindacato giurisdizionale resta circoscritto alla verifica dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, quali la carenza di istruttoria, il travisamento dei fatti, l’illogicità e l’incongruenza delle valutazioni. La natura vincolante del parere rende recessiva ogni diversa determinazione dell’autorità comunale subdelegata. Il procedimento paesaggistico e quello per l’installazione di una stazione radio base ex art. 44 D.Lgs. n. 259/2003 sono distinti e soggetti a discipline non sovrapponibili; le norme invocate non impongono al Comune alcun onere di individuare un sito alternativo.
Il Fatto
Una società operatrice di infrastrutture per telecomunicazioni, insieme a un’altra società del settore, presentava al Comune di Manerba del Garda un’istanza per l’installazione di una stazione radio base alta trenta metri. Poiché l’intero territorio comunale è gravato da vincolo paesaggistico per effetto di due decreti ministeriali, le stesse società chiedevano l’autorizzazione paesaggistica in procedura ordinaria ai sensi dell’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004.
Dopo un primo preavviso di diniego e le osservazioni delle istanti, la Commissione Paesaggio confermava il parere negativo e la Soprintendenza esprimeva parere contrario. Il Comune adottava quindi il diniego di autorizzazione paesaggistica. La società ricorrente impugnava il provvedimento, lamentando difetti di motivazione, illogicità e disparità di trattamento rispetto a cinque impianti analoghi già autorizzati, oltre all’omessa indicazione di un sito alternativo.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale respinge l’eccezione di genericità del primo motivo, ma lo ritiene infondato nel merito. Richiamando la giurisprudenza amministrativa, i giudici chiariscono che con l’art. 146 del D.Lgs. n. 42/2004 la Soprintendenza non esercita più un sindacato di legittimità sull’atto dell’ente delegato, bensì una valutazione di merito amministrativo, espressione dei poteri di cogestione del vincolo. Il parere è atto di discrezionalità tecnica, sindacabile solo per vizi sintomatici dell’eccesso di potere.
Nel caso concreto il parere negativo risulta adeguatamente motivato: la Soprintendenza ha evidenziato il contrasto dell’opera con lo specifico contesto naturale, privo di edificazioni, la visibilità del manufatto, la sua dimensione fuori scala e l’impossibilità di mitigazione. Quanto alla dedotta disparità di trattamento, il Collegio rileva che il parere giustifica la diversità rispetto agli altri impianti: le cinque stazioni preesistenti si collocano in contesti già antropizzati, mentre quello di Cellnex è area integra.
Il Tribunale esamina l’inciso del parere secondo cui gli altri impianti sarebbero di dimensioni inferiori. Anche a volerlo ritenere errato, osserva il Collegio, ciò non inficerebbe il giudizio tecnico, che non si fonda solo sull’altezza ma sulla specificità del contesto. La conclusione è confortata dall’ordinanza del Consiglio di Stato n. 5643/2022, che ha confermato il rigetto della domanda cautelare, valorizzando l’esame del contesto non urbanizzato e la non camuffabilità dell’antenna.
Il secondo motivo, relativo all’obbligo di indicare un sito alternativo, è respinto: le norme invocate non prevedono tale dovere in capo ai Comuni. Le pronunce richiamate dalla ricorrente riguardano limiti generalizzati alla localizzazione, evenienza estranea al caso, poiché il Comune ha autorizzato cinque impianti e il diniego concerne solo la pratica specifica. Il ricorso è quindi infondato e respinto, con condanna alle spese in solido della ricorrente e della cointeressata.
Nota della Redazione
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