Ottemperanza al giudicato e penalità di mora per la Carta docente (TAR Toscana n. 2083 del 19.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il giudice amministrativo, investito del ricorso per ottemperanza al giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario che ha riconosciuto il diritto al beneficio economico della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, accerta l’inottemperanza dell’Amministrazione e ordina l’esecuzione del titolo entro un termine perentorio. Per il caso di ulteriore inadempienza nomina sin d’ora il commissario ad acta. Il ritardo maturato nella corresponsione delle somme dovute integra il presupposto per la condanna alla penalità di mora ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm., commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta e decorrente dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento.

Il Fatto

Il ricorrente ha ottenuto dal Tribunale di Arezzo, sezione lavoro, con la sentenza n. 411 del 13 settembre 2023, l’accertamento del diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con condanna del Ministero dell’istruzione e del merito al pagamento delle annualità omesse, oltre interessi dal dovuto al saldo.

Il titolo è passato in giudicato il 16.10.2023, come da attestazione della cancelleria del Tribunale emittente del 21.03.2024. Dalla notifica alla sede reale dell’Amministrazione debitrice, effettuata il 13.09.2023, è decorso il termine dilatorio di cui all’art. 14, co. 1, del decreto legge n. 669/1996, convertito nella legge n. 30/1997. Non essendo intervenuta l’esecuzione, il creditore ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR, chiedendo la nomina di un commissario ad acta e la condanna alla penalità di mora. Il Ministero si è costituito ma non ha formulato deduzioni sul merito.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esamina anzitutto il presupposto dell’azione: la mancata esecuzione del titolo giudiziale. Dagli atti di causa non risulta che la sentenza della cui ottemperanza si tratta sia stata eseguita. Il ricorso è pertanto fondato e va accolto.

Il Tribunale ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione al giudicato entro trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notificazione della sentenza, compiendo ogni adempimento a tal fine necessario. L’ordine è articolato con la fissazione di un termine perentorio, coerente con la funzione dell’ottemperanza di assicurare l’effettività della tutela giurisdizionale già accordata.

Per il caso di ulteriore inadempienza, il Collegio nomina sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale dell’Ufficio centrale del bilancio del Ministero resistente, con facoltà di delega ad un funzionario del medesimo Ufficio. Il commissario provvederà entro sessanta giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà dopo il decorso inutile del termine assegnato all’Amministrazione, curando gli adempimenti necessari per l’esecuzione del titolo e il pagamento delle somme ancora dovute. La nomina anticipata evita ulteriori frazionamenti del contenzioso.

Sulla richiesta di penalità di mora, il Collegio ritiene che il ritardo maturato dal Ministero nella corresponsione delle somme dovute giustifichi la condanna ai sensi dell’art. 114, co. 4, lett. e), cod. proc. amm. La penalità decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza e va commisurata agli interessi legali sulla somma complessivamente dovuta. La misura è così ancorata al parametro legale, con funzione di coazione indiretta all’adempimento.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in € 800,00, oltre oneri e accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. La liquidazione tiene conto del carattere seriale della controversia e del non elevato livello di complessità, anche in relazione ai numerosi, analoghi precedenti. Il Collegio dispone infine la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti per la Toscana per le valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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