Paritaria abilitata a formare docenti, illegittimo negare validità degli attestati (TAR Lombardia n. 394 del 15.02.2024)
Principi di diritto (Massima)
Le istituzioni scolastiche paritarie del sistema nazionale di istruzione sono soggetti di per sé qualificati a offrire formazione al personale scolastico e non necessitano di iscrizione negli elenchi di cui all’art. 1, comma 6, della Direttiva MIUR n. 170 del 21.03.2016. L’amministrazione periferica non può negare in astratto, una volta per tutte, la validità e regolarità degli attestati e delle certificazioni rilasciati da tali istituti, né affermare che la citata Direttiva impedisca di verificarne la valutabilità ai fini del punteggio nelle G.P.S.. La Direttiva n. 170/2016 non è la sede materiale che disciplina la valutazione dei titoli utili per l’inserimento nelle graduatorie, rimessa all’O.M. n. 112 del 2022. Il diniego apodittico di validità vulnera la parità scolastica, la libertà di iniziativa economica e i principi di libera concorrenza, ed è adottato in violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990.
Il Fatto
La società ricorrente ha gestito un istituto paritario accreditato, erogando tramite la piattaforma ministeriale S.O.F.I.A. corsi di formazione informatica per il personale docente, tra cui quelli denominati “LIM”, “TABLET”, “CODING” e “FDP 8 Moduli”, con rilascio dei relativi attestati.
Nel 2023 due uffici territoriali dell’U.S.R. Lombardia hanno svolto un controllo di regolarità sugli attestati emessi dall’istituto. Con due note hanno rappresentato che l’istituto avrebbe pubblicato a catalogo solo due iniziative e che i corsi erogati tramite S.O.F.I.A. non prevedono certificazioni per l’ottenimento di punteggio nelle graduatorie, invitando i dirigenti scolastici a decurtare il punteggio eventualmente attribuito. La società ha impugnato gli atti, chiedendone l’annullamento e il risarcimento del danno all’immagine e alla reputazione commerciale. In via cautelare le note sono state sospese.
La Motivazione della Corte
Il Collegio opera un’actio finium regundorum del thema decidendum. La ricorrente non contesta la distinzione tra validità degli attestati e loro valutabilità ai fini del punteggio, né l’attribuzione o decurtazione operata in sede di formazione delle graduatorie, questione che si radica in capo ai singoli docenti. Contesta invece il fronte dispositivo delle note, che nega in radice che l’istituto abbia tenuto i corsi e rilasciato titoli validi.
Secondo il TAR erra l’amministrazione laddove afferma che la Direttiva n. 170/2016 stabilisce che l’accreditamento non è spendibile per corsi finalizzati al rilascio di certificazioni utili per il punteggio. L’art. 1, comma 8, della Direttiva esclude solo i titoli di abilitazione o specializzazione previsti da normative specifiche. La valutazione dei titoli per le graduatorie è invece disciplinata dall’O.M. n. 112 del 2022, che prevede l’attribuzione di 0,5 punti per le certificazioni informatiche. Non spetta al giudice stabilire in astratto se i titoli siano valutabili, ma certo la Direttiva non impedisce di verificarlo: la valutazione va effettuata di volta in volta secondo la disciplina delle diverse graduatorie.
Le parti concordano che l’istituto è correttamente abilitato all’erogazione della formazione quale soggetto di per sé qualificato. Il Collegio richiama l’art. 33 Cost. e la legge n. 62 del 2000, che include le scuole paritarie nel sistema nazionale di istruzione secondo un modello pluralistico integrato, citando Cassazione civile sez. lav. n. 32386 del 2019. Il presupposto delle note è però smentito dalla documentazione in atti, coincidente tra le parti: i corsi risultano quattro e tutti svolti dall’istituto, con regolare rilascio degli attestati.
Fondate sono anche le censure sulla libera concorrenza. L’erronea affermazione che l’istituto avrebbe pubblicato solo due iniziative e che i corsi non consentirebbero certificazioni utili determina discredito e pregiudica la libertà di iniziativa economica ex art. 41 Cost., con irragionevole discriminazione rispetto agli altri operatori del settore. Il Collegio richiama Cons. Stato n. 2909 del 2012 e TAR Campania n. 1290 del 2013.
È infine fondato il motivo sulla partecipazione procedimentale: l’amministrazione avrebbe dovuto comunicare l’avvio del procedimento alla società, destinataria diretta dell’attività di verifica. Il controllo si è invece risolto in una comunicazione tra uffici, senza interlocuzione con l’istituto né con gli uffici centrali che gestiscono S.O.F.I.A., in violazione dell’art. 7 della legge n. 241 del 1990. La domanda risarcitoria è rigettata perché generica e priva di prova dell’an e del quantum, non essendo il danno in re ipsa. Il ricorso è accolto quanto all’annullamento, con condanna alle spese.
Nota della Redazione
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