Confisca per sproporzione e sindacato di legittimità sulla motivazione (Cass. pen. Sez. VII n. 22400 del 17.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il ricorso per cassazione che si limiti a proporre una diversa valutazione del materiale probatorio, o una diversa prospettazione dei fatti, è inammissibile, essendo estraneo al giudizio di legittimità il sindacato sulla ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito. In tema di confisca per sproporzione ex artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990, la doglianza che non si confronti con la motivazione della sentenza impugnata — la quale abbia dato atto della riconducibilità della somma all’imputato e della sproporzione rispetto ai redditi dichiarati — è manifestamente infondata. Il controllo di legittimità resta circoscritto alla verifica della logicità e coerenza del percorso argomentativo, non alla sua condivisione.

Il Fatto

Il ricorrente è stato condannato dal Tribunale di Roma per il reato di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, con confisca, ai sensi degli artt. 240-bis cod. pen. e 85-bis d.P.R. n. 309/1990, della somma di denaro di euro 7.200 rinvenuta nella sua disponibilità. La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 13.11.2025, ha confermato la condanna e disposto la misura ablatoria.

Avverso tale sentenza il condannato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto all’affermazione della penale responsabilità e censurando l’applicazione della confisca per asserita sproporzione della somma. La questione giunge così davanti alla Corte, chiamata a verificarne l’ammissibilità.

La Motivazione della Corte

La Corte esamina anzitutto il primo motivo, con cui il ricorrente ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’affermazione della penale responsabilità, e lo dichiara inammissibile. Il motivo è riproduttivo di un profilo di censura già adeguatamente vagliato e disatteso dalla Corte di merito con percorso argomentativo logico e coerente.

I giudici di merito hanno dato conto delle ragioni per cui la sostanza stupefacente rinvenuta — 5 gr. di cocaina, con principio attivo pari al 68,75% — era destinata allo spaccio. Hanno valorizzato le condizioni economiche del ricorrente, incompatibili con l’acquisto di una scorta, il rinvenimento di materiale per il confezionamento e il messaggio inviato al complice al momento del controllo da parte delle forze dell’ordine.

Di contro, osserva la Corte, il ricorrente sottopone una diversa valutazione del materiale probatorio, ovvero una diversa prospettazione dei fatti, non consentita in sede di legittimità. È qui il nucleo del principio: il sindacato di cassazione non si estende alla ricostruzione del fatto.

Quanto al secondo motivo, relativo alla confisca per sproporzione della somma di euro 7.200, la Corte lo reputa manifestamente infondato. Il ricorrente assume che, non essendo stata provata alcuna attività di spaccio, la somma non potesse essere considerata provento del reato, ma non si confronta con la motivazione della sentenza, che dà atto della confisca in ragione della sproporzione tra la somma e i redditi dell’imputato. Né la tesi della titolarità della somma in capo al fratello regge: la Corte di merito ha argomentato, in modo non manifestamente illogico, sulla riconducibilità all’imputato, non essendo mai stata presentata istanza di restituzione e risultando la documentazione sui redditi riferita ad altri soggetti.

Il ricorso è pertanto dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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