Omessa pronuncia sulla pena sostitutiva e annullamento con rinvio (Cass. pen. Sez. 5 n. 14710 del 22.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di applicazione delle pene sostitutive delle pene detentive brevi, avanzata con l’atto di appello, è soggetta alla disciplina transitoria di cui all’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 quando il giudizio di secondo grado sia pendente alla data di entrata in vigore del decreto. Il giudice d’appello è tenuto a pronunciarsi su tale istanza; l’omessa pronuncia determina l’annullamento con rinvio limitatamente al giudizio sulla sostituzione della pena detentiva. La recidiva, invece, non può essere applicata sulla base del mero riscontro formale dei precedenti penali, ma richiede una verifica in concreto della maggior riprovevolezza e della pericolosità sociale del reo.
Il Fatto
La Corte d’appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Modena che aveva dichiarato l’imputato responsabile del reato di cui all’art. 223, in relazione all’art. 217, legge fall., applicando la recidiva e condannandolo alla pena di giustizia.
Avverso tale decisione l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, lamentando da un lato l’illegittima applicazione della recidiva, fondata esclusivamente sui precedenti penali senza adeguata motivazione, e dall’altro l’omessa pronuncia sulla richiesta di applicazione della pena sostitutiva pecuniaria o del lavoro di pubblica utilità, avanzata con l’atto di appello.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha dichiarato infondato il primo motivo di ricorso, relativo alla recidiva. Riaffermando il principio costantemente enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, i giudici hanno precisato che l’applicazione dell’art. 99 cod. pen. richiede una verifica in concreto, da parte del giudice, della rilevanza della reiterazione dell’illecito come sintomo di riprovevolezza della condotta e di pericolosità dell’autore, con riguardo alla natura dei reati, alla loro offensività e alla consecuzione temporale.
Nel caso di specie, la Corte territoriale ha fornito una motivazione corretta e adeguata, valorizzando i numerosi precedenti penali a carico dell’imputato — alcuni caratterizzati da fini lucrativi, altri attinenti allo svolgimento di attività economiche — quali indici della accresciuta inclinazione al delitto e dell’esclusione dell’occasionalità della ricaduta.
Fondato risulta invece il secondo motivo, concernente l’omessa pronuncia sulla richiesta di pena sostitutiva. L’art. 95 d.lgs. n. 150 del 2022 (riforma Cartabia) stabilisce l’applicabilità delle nuove pene sostitutive, in quanto più favorevoli, ai giudizi di appello pendenti alla data di entrata in vigore del decreto (30 dicembre 2022). Tale richiesta può essere formulata con l’atto di appello, con i motivi nuovi o anche nel corso della discussione.
Nel caso in esame, la sentenza di primo grado era stata pronunciata in data 25 novembre 2022 e, pertanto, alla data di entrata in vigore della riforma il giudizio di appello risultava pendente: la richiesta avanzata con l’atto di appello era quindi legittima. La Corte territoriale, tuttavia, su tale istanza non si è pronunciata, omettendo di prenderla in considerazione.
Ne discende l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla valutazione dell’istanza di sostituzione della pena detentiva, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d’appello di Bologna, rigettandosi nel resto il ricorso.
Nota della Redazione
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