Associazione abituale con pregiudicati senza data di ogni episodio (Cass. pen. Sez. 1 n. 8802 del 06.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, che punisce la violazione della prescrizione di non accompagnarsi abitualmente a persone pregiudicate, la contestazione è da ritenersi chiara e precisa anche se il capo di imputazione indica una sola data di riferimento per una condotta seriale, purché gli altri episodi integranti l’abitualità siano desumibili dagli atti acquisiti al fascicolo processuale. Non si configura violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa quando l’imputato, attraverso l’intero iter processuale, abbia avuto la concreta possibilità di difendersi in ordine a tutti gli episodi contestati. Trattandosi di reato a condotta necessariamente abituale, il momento consumativo coincide con l’ultimo atto antigiuridico, da cui decorre il termine di prescrizione.
Il Fatto
L’imputato, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, era stato tratto a giudizio per il delitto di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011, per essersi accompagnato abitualmente a soggetti pregiudicati. Il capo di imputazione, pur elencando nominativamente le persone con precedenti penali frequentate, indicava come data del reato il solo 06.04.2021.
La Corte d’appello, in parziale riforma della sentenza di primo grado, aveva assolto l’imputato per una distinta violazione relativa all’allontanamento dalla dimora e confermato la condanna per l’addebito di accompagnamento abituale. La difesa ricorreva per cassazione, deducendo la nullità della contestazione per violazione del principio di correlazione tra accusa e difesa, atteso che la sentenza di merito aveva valorizzato episodi diversi da quello indicato nel capo di imputazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso infondato. Ha innanzitutto richiamato il consolidato principio di legittimità per cui l’immutazione del fatto rilevante ai sensi dell’art. 521 cod. proc. pen. ricorre solo quando viene radicalmente modificata la struttura della contestazione, sostituendo il fatto tipico, il nesso causale e l’elemento psicologico del reato. Nel caso di specie, il fatto tipico contestato — l’accompagnamento abituale con persone pregiudicate — è rimasto identico nei suoi elementi essenziali, essendo mutati soltanto i dettagli temporali delle condotte.
La Corte ha precisato che l’indagine sulla violazione del principio di correlazione non può esaurirsi in un confronto meramente letterale tra contestazione e sentenza, dovendosi piuttosto verificare se l’imputato sia stato posto nella condizione concreta di difendersi. Ha richiamato la giurisprudenza secondo cui la contestazione è da ritenersi chiara e precisa quando gli elementi strutturali del fatto sono descritti in modo tale da consentire un completo contraddittorio, precisando che l’imputato può venire a conoscenza dell’addebito anche attraverso gli atti del fascicolo processuale, purché intellegibili e non equivoci.
Nel caso concreto, la Corte ha rilevato che gli altri episodi di incontro con pregiudicati erano emersi dalla deposizione del teste di p.g. e risultavano dagli atti acquisiti al fascicolo, sicché il ricorrente aveva avuto piena contezza di tutti gli addebiti sin dalle fasi di merito. Quanto alla dedotta prescrizione, la Suprema Corte ha ribadito che il reato contestato implica una abitualità o serialità di comportamenti, configurandosi solo in presenza di plurimi e stabili contatti con pregiudicati. In ragione di tale natura, il momento consumativo coincide con l’ultima condotta antigiuridica, individuata nel 06.04.2021, da cui decorre il termine di prescrizione.
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Nota della Redazione
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