Diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per precedenti penali e valutazione della pericolosità sociale (TAR Lombardia n. 3994 del 29.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per la sussistenza di precedenti penali richiede una valutazione concreta e non automatica della pericolosità sociale dello straniero, da effettuarsi con riferimento al momento dell’adozione del provvedimento, in ossequio al principio tempus regit actum. L’obbligo di considerare i “nuovi sopraggiunti elementi” favorevoli, previsto dall’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, si riferisce esclusivamente ai fatti esistenti e conosciuti dall’Amministrazione al momento della decisione, con esclusione di ogni rilevanza per quelli sopravvenuti, salvo che quale presupposto per un eventuale riesame in un nuovo procedimento. La natura plurima, reiterata e continuata delle condotte illecite, anche se non riconducibile ai reati ostativi di cui all’art. 4, comma 3, del T.U. immigrazione, può fondare un legittimo giudizio di pericolosità sociale che prevale sull’interesse all’unità familiare.
Il Fatto
Il ricorrente, cittadino marocchino, impugnava il decreto con cui il Questore aveva respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro, fondando il diniego sulla pluralità di precedenti penali per furto aggravato, rapina impropria e favoreggiamento personale, culminati in una condanna del Tribunale dei Minorenni alla pena di mesi dieci di reclusione. Avverso tale determinazione, il ricorrente deduceva la violazione del diritto all’unità familiare, la mancata valutazione concreta della propria pericolosità sociale anche alla luce dell’intervenuta declaratoria di estinzione dei reati per esito positivo della messa alla prova, nonché l’omessa comunicazione del preavviso di rigetto. L’Amministrazione si costituiva in giudizio chiedendo la reiezione del ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha in primo luogo dichiarato inammissibile per genericità la censura relativa alla mancata comunicazione del preavviso di rigetto, rilevando che parte ricorrente non aveva allegato alcun concreto pregiudizio al proprio diritto di difesa, né indicato quali argomenti avrebbe potuto introdurre nel procedimento per orientarne diversamente l’esito. La censura è stata inoltre ritenuta infondata nel merito, attesa l’inidoneità di qualsiasi apporto collaborativo a determinare una differente conclusione della vicenda, stante la legittimità del provvedimento impugnato.
Quanto al merito, il Collegio ha richiamato il disposto dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 286/1998, che impone il rifiuto del permesso di soggiorno in presenza di una sentenza di condanna per i reati di cui all’art. 4, comma 3, terzo periodo, del medesimo decreto. Ha tuttavia precisato che, anche al di fuori delle ipotesi di reato ostativo, l’Amministrazione è tenuta a formulare un giudizio prognostico di pericolosità sociale che escluda ogni automatismo conseguente alle condanne penali e che consideri la durata del soggiorno e l’inserimento sociale e familiare dell’interessato.
Applicando tali coordinate alla fattispecie, il Tribunale ha ritenuto legittimo il diniego, valorizzando la particolare gravità delle condotte ascritte al ricorrente, il loro carattere plurimo e continuato e la loro persistenza anche dopo il rilascio del titolo originario. Ha altresì evidenziato che l’estinzione dei reati per esito positivo della messa alla prova non elide la rilevanza dei fatti storici ai fini della valutazione di pericolosità e che l’interesse all’unità familiare, pur tutelato dagli artt. 8 CEDU e 5, comma 5, del T.U. immigrazione, doveva ritenersi recessivo a fronte del carattere reiterato delle condotte illecite.
Il Collegio ha infine precisato che il giudizio di legittimità del provvedimento va condotto con riferimento al momento della sua adozione, sicché i fatti sopravvenuti all’emanazione dell’atto — pur confermando l’attuale pericolosità del ricorrente e la ragionevolezza della prognosi ex ante formulata dall’Amministrazione — non potevano assumere rilievo nel presente giudizio. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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