Giudizio di resa del conto estinto per cessata materia del contendere (Corte dei Conti Sez. giur. Valle d’Aosta n. 65 del 23.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio per la resa del conto, avviato in forma monocratica ai sensi degli artt. 141 e ss. c.g.c., la definizione in esito all’adempimento dell’obbligo di deposito spetta al giudice designato con sentenza monocratica. La fase collegiale è riservata alla sola eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine ex art. 142 c.g.c. Il provvedimento che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio deve assumere la forma della sentenza, anche in deroga alla regola dell’art. 41, comma 4, c.g.c. sul decreto privo di motivazione. Il deposito dei conti nel termine assegnato determina la cessata materia del contendere, restando impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto ai sensi degli artt. 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha promosso davanti alla Sezione giurisdizionale il giudizio per la resa del conto nei confronti dell’agente contabile di un ente locale, per la mancata consegna dei conti relativi ai titoli e alle partecipazioni azionarie per un arco temporale pluriennale.
Con decreto il giudice designato ha assegnato all’agente contabile il termine perentorio per il deposito dei conti presso l’ente e a quest’ultimo un ulteriore termine per il deposito presso la Sezione. L’ente ha provveduto al deposito entro il termine assegnato. Fissata l’udienza di definizione, il Pubblico Ministero ha concluso chiedendo la cessazione della materia del contendere, con riserva di ogni valutazione sulla regolarità dei conti.
La Motivazione della Corte
Il giudice affronta anzitutto una questione di forma dell’atto decisorio. Una volta instaurato il giudizio per resa del conto in forma monocratica, la sua definizione deve avvenire con sentenza parimenti monocratica, poiché la fase collegiale è destinata esclusivamente a definire l’eventuale opposizione al decreto di fissazione del termine. La conclusione è sostenuta dal richiamo a decisioni conformi di altre Sezioni regionali.
Il giudice esamina poi il rapporto tra la forma del decreto e quella della sentenza. La diversa forma del decreto monocratico, ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.g.c., non richiederebbe motivazione. Per questa ragione il provvedimento espresso che dichiari motivatamente l’estinzione del giudizio deve essere costituito dalla sentenza, forma ritenuta la più idonea al raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 38, comma 2, c.g.c. Anche su questo punto il giudice aderisce a un orientamento consolidato, richiamando ulteriori pronunce di altre Sezioni regionali e della stessa Sezione.
Nel merito, il giudice rileva che i conti oggetto del giudizio risultano depositati nel rispetto dei termini assegnati. L’adempimento dell’obbligo integra il presupposto per la definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere.
La decisione lascia espressamente impregiudicate le valutazioni sulla regolarità del conto, che spettano al magistrato designato nell’ambito di quanto previsto dagli artt. 145 e ss. c.g.c. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.